Norme e Tributi Approfondimenti

Il quadro RW è obbligatorio

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Questo articolo è stato pubblicato il 16 maggio 2010 alle ore 08:06.
L'ultima modifica è del 11 giugno 2010 alle ore 15:47.

I detentori di immobili in Stati esteri che non tassano i redditi fondiari, non sono obbligati a compilare il quadro RL di Unico, per tassare il reddito in Italia, a meno che non abbiano incassato redditi (affitti) in relazione agli immobili. Da quest'anno, tuttavia, devono compilare il quadro RW a meno che l'immobile sia stato oggetto di rimpatrio o regolarizzazione con lo scudo fiscale. In questo caso, però, l'esonero è limitato a Unico 2010: a partire da Unico 2011 l'esonero sarà consentito solo a chi – in occasione del rimpatrio – avrà affidato l'immobile in amministrazione fiduciaria e non avrà, nel frattempo, revocato il mandato.

L'obbligo di compilazione sussiste non solo quando l'attività estera o l'investimento estero ha effettivamente prodotto un reddito di fonte estera imponibile in Italia, ma anche quando sia semplicemente suscettibile di produrlo. Pertanto tutti i possessori di immobili sono tenuti alla compilazione di RW indipendentemente dal fatto che l'immobile sia dato in locazione o sia tassato, nello Stato estero, in base a un reddito figurativo. Chi compila il 730 deve presentare il quadro RW unitamente al frontespizio di Unico-Persone fisiche nei termini per la presentazione di questo modello. (M.Pi.)

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