La dichiarazione dei redditi

Norme e Tributi Approfondimenti

Collocazione nel riquadro RH

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 11:20.

PSi ripropone in Unico 2010 il dubbio sulla dichiarazione delle indennità sostitutive di redditi non percepiti per i soci di società di persone. La circolare 189/E del 1999 ha chiarito che l'indennità sostitutiva percepita da un imprenditore individuale in caso di maternità, sostituendo il reddito d'impresa che a causa della maternità non è stato possibile conseguire, deve essere indicata nel quadro RF o RG, detraendo la ritenuta d'acconto.
Caso diverso è quello delle indennità sostitutive percepite da un socio di una società di persone.

Il comportamento più diffuso è quello di chi ritiene che le indennità sostitutive di redditi percepite da un soggetto che dichiara un reddito derivante da partecipazione in società di persone, costituendo un altro provento riconducibile alla stessa categoria del reddito di impresa prodotto in forma associata, vadano indicate, unitamente alle ritenute subite, nel quadro RH fra i redditi di partecipazione in società di persone.

In tal senso, le istruzioni a Unico 2010 PF precisano che nel quadro RH vanno, altresì, indicati «i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi». Sarà, quindi, necessario "forzare" la compilazione del quadro RH, dovendovi dichiarare un reddito che non proviene dalla società partecipata. La procedura dovrebbe essere la seguente:

1) il socio indica, nel rigo RH1, la quota di reddito a lui imputata per trasparenza dalla società senza maggiorarla delle somme percepite a titolo di indennità;
2) il socio indica, nel rigo RH2, un'ulteriore partecipazione "Pfittizia" nell'ente erogante (indicando il codice fiscale di quest'ultimo), nella misura totalitaria del 100%, cui corrisponde il reddito pari all'indennità ricevuta, con le relative ritenute subite.
La conseguenza è che il reddito imputato nel quadro RH è diverso da quello che risulta dai dati consegnati dalla società partecipata. Infatti, ipotizzando il reddito di una Snc pari a 200mila euro e supponendo che alla società partecipino al 50% due soci (A e B) e che B abbia percepito un'indennità di maternità di 2mila euro, i quadri RH della dichiarazione di A e B presenterebbero due risultati diversi: il quadro RH della dichiarazione di A presenterebbe un risultato di 100mila euro, mentre quello di B un risultato di 102mila euro.

Diversa soluzione – non in linea con le istruzioni – è seguita da chi, nel presupposto che il reddito da partecipazione non è una specifica categoria reddituale prevista dal Tuir ma solo una modalità di tassazione per trasparenza in capo al socio di reddito di impresa prodotto dalla società di persone, inserisce l'indennità tra i proventi della società (quadro RF o RG di Unico 2010 SP), che poi provvederà, per trasparenza, a imputarla ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione all'utile. In tal modo, sarebbe rispettata la coerenza tra quadro RH della dichiarazione del socio e il prospetto reddituale consegnato dalla società allo stesso.
Con entrambe le soluzioni, si incrementa l'imponibile su cui applicare i contributi previdenziali.
(L.Mi. e Va.Ru.)

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