La dichiarazione dei redditi

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Fusioni, due test sulle perdite

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 11:41.

Domani è l'ultimo giorno per versare le imposte sul reddito 2009 per i soggetti inclusi negli studi di settore. Tra le situazioni a cui bisogna fare attenzione nella compilazione di Unico ci sono le «speciali perdite di esercizio» per cui il modello richiede particolari adempimenti dichiarativi.
Un primo caso è rappresentato dalla perdite riportabili a nuovo a seguito di operazioni di fusione e scissione, argomento su cui sono stati prodotti recentemente due documenti di prassi: la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 9 del 9 marzo 2010 e la circolare Assonime 20 del 15 giugno 2010.


Le perdite da fusione
Due sono gli esami che devono essere eseguiti affinché le perdite di una società partecipante ad una fusione possono essere fruite dalla società risultante:
- l'ammontare non deve superare il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (e, se inferiore, il valore risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile);
- deve essere rispettato il test di vitalità, cioè l'ammontare dei ricavi e dei costi per il personale risultante dall'esercizio precedente la fusione non deve essere inferiore al 40% degli stessi dati medi del biennio precedente.
Proprio su quest'ultimo punto si ha il primo elemento chiarificatore della circolare 9/E/2010: il test di vitalità va eseguito anche con riferimento alla frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione.

Questa tesi era già stata espressa nel passato (risoluzione 143/08) e aveva ricevuto critiche sia da Assonime (circolare 31/07) sia da Adc (norma di comportamento 176), critiche poggianti su un elemento difficilmente eludibile:il dato testuale dell'articolo 172, comma 7, del Tuir non cita la necessità di eseguire il test anche sulla frazione di esercizio precedente la data di effetto delle fusione.
Nel confermare la tesi pro-fisco della risoluzione 143/08, l'agenzia delle Entrate segnala che la diversa durata tra un normale esercizio e la frazione di esercizio antecedente la fusione è un problema risolvibile ragguagliando i ricavi ed il costo del personale ad anno, per cui se la frazione d'esercizio comprende i primi tre mesi ed i ricavi sono pari a 100, essi peseranno nel test per 400.
Un secondo elemento da rimarcare è che l'esame della frazione d'esercizio antecedente la fusione va limitato al test di vitalità su ricavi e costi del personale, pertanto il medesimo esame non va eseguito sul parametro del patrimonio netto che va determinato sempre e solo con riferimento all'ultimo bilancio (o se inferiore alla situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501 quater del codice civile).
Nel modello dichiarativo queste informazioni sulle perdite vanno gestite nel quadro RV, sezione II, inserendo le informazioni necessarie sul patrimonio netto e sulle perdite, isolando la quota riportabile di esse alla luce dell'articolo 172 del Tuir.

Le perdite da scissione
Nella scissione, in materia di fruizione delle perdite, si applicano le stesse regole della fusione considerando che il ruolo dell'incorporante è rivestito dalla beneficiaria. Tuttavia le esigenze antielusive che sottostanno alle disposizioni del Tuir sopra ricordate, non sempre sono ricorrenti e necessarie nella scissione. In particolare, la circolare 9/10 segnala che vi sono due situazioni in cui i test del patrimonio netto e di vitalità non vanno eseguiti.

Le perdite che rimangono in capo alla società scissa.
Infatti la quota di perdita che rimane ancorata alla società scissa non può essere oggetto di «compensazione intersoggettiva» con altra società partecipante all'operazione, pertanto per questa quota di perdita si deve ragionare come se la scissione non fosse avvenuta, da cui deriva il fatto che il riporto a nuovo della perdita stessa segue la regole ordinarie dell'articolo 84 del Tuir.

Le perdite che vengono trasferite a società beneficiarie di nuova costituzione.
Infatti dato che la società beneficiaria non presenta un passato sarebbe irragionevole ipotizzare un confronto con i dati del biennio precedente, per cui anche in questo caso il riporto delle perdite avviene senza i limiti dell'articolo 173 comma 10 del Tuir.
Per quanto attiene al modello Unico, si dovrà prestare particolare attenzione alla parte II della sezione II del quadro RV. Indicando le perdite della scissa trasferibili alla beneficiaria si dovrà distinguere tra beneficiaria precostituita e neo costituita e, nel secondo caso, segnalando quali riportabili anche le perdite che non soddisfanno i requisiti dell'articolo 173 comma 10 del Tuir.

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