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La natura del bene incide sul regime

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 11:31.

Le somme ricevute a titolo di risarcimento danni per la perdita o il danneggiamento di beni relativi all'impresa sono assoggettate a un diverso regime fiscale a seconda della natura del bene indennizzato. Rileva, inoltre, ai fini della classificazione tra i componenti positivi, il momento in cui l'indennizzo è liquidato rispetto a quando il danno o la perdita sono avvenuti. A tal fine è importante stabilire il periodo di competenza.


Beni merce
In base al comma 1, lettera a) dell'articolo 85 del Tuir, sono considerati ricavi le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei «beni merce», ossia dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, e delle materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
L'indennità è considerata, in questo caso, sostitutiva del corrispettivo che sarebbe derivato dalla cessione. Qualora, però, le indennità siano conseguite in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si è subìto il danno e si è, quindi, rilevata in contabilità la variazione negativa delle rimanenze finali, il risarcimento sarà considerato una sopravvenienza attiva.

Beni diversi
Costituisce, invece, plusvalenza il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi dai beni merce, ossia dei beni strumentali e patrimoniali. La plusvalenza, ex comma 2 dell'articolo 86 del Tuir, è costituita dalla differenza tra l'indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato del bene.
La plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è conseguita, ovvero, se si tratta di beni posseduti da almeno tre anni, a scelta del contribuente (irrevocabile ed esercitata in sede di modello Unico), in quote costanti negli esercizi successivi fino a un massimo di cinque compreso quello di realizzo.
L'indennizzo su beni strumentali o patrimoniali, se conseguito in un periodo diverso da quello in cui è stata rilevata la corrispondente componente negativa, sarà considerato una sopravvenienza. In questo caso, in base al comma 2 dell'articolo 88 del Tuir, l'eccedenza rispetto alla insussistenza passiva rilevata nell'anno della perdita concorre a formare il reddito secondo la stessa disciplina delle plusvalenze.

Gli indennizzi concorrono alla determinazione del reddito, indipendentemente dal momento di effettiva percezione, nel periodo d'imposta in cui diventano certi e obiettivamente determinabili, in applicazione del principio di competenza di cui al comma 1 dell'articolo 109 del Tuir. Si ritiene che queste condizioni si realizzino con la liquidazione dell'indennizzo, nel momento in cui l'assicuratore porta a conoscenza dell'assicurato l'importo del risarcimento. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 251/2007, ha precisato che anche la definizione, tra i periti delle parti, dei «danni minimi» presenta i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità. E ciò a prescindere dall'importo definitivo dell'indennizzo conosciuto al termine dell'istruttoria peritale.

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