La dichiarazione dei redditi

Norme e Tributi Approfondimenti

Nella partecipata niente attribuzione

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 12:13.

Le società che adottano il regime di trasparenza all'articolo 115 del Tuir devono porre estrema attenzione nella gestione di eventuali perdite. Innanzitutto, è bene operare una distinzione tra perdite prodotte prima dell'esercizio dell'opzione e perdite prodotte in costanza di trasparenza. Per quanto riguarda la società partecipata, le perdite pregresse riducono il reddito da imputare per trasparenza secondo le usuali regole dell'articolo 84 del Tuir, ma non possono essere attribuite ai soci.


Per quanto riguarda le imprese partecipanti, invece, le perdite pregresse al regime non possono essere utilizzate per compensare redditi loro imputati per trasparenza. In sede di attribuzione del risultato del 2009, pertanto, la società partecipata potrebbe trovarsi a gestire tre tipologie di perdite: quelle maturate in esercizi antecedenti all'ingresso nel regime, quelle prodotte in precedenti periodi con applicazione della trasparenza ma eccedenti la quota massima attribuibile e, infine, quelle eventualmente sofferte nel periodo 2009. Il comma 3 dell'articolo 115 esplicitamente prevede che le perdite fiscali della società partecipata, relative ai periodi in cui è efficace l'opzione, sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata.

Il decreto attuativo (articolo 7, comma 2) e la circolare 49/E/2004 precisano che il patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata è determinato senza tenere conto della perdita dell'esercizio e considerando i conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio, anche se da soci diversi da quelli che fruiscono della imputazione delle perdite.

La gestione di tali regole è affidata al quadro TN del modello Unico delle società di capitale, ove confluisce l'imponibile (positivo o negativo) determinato dalla partecipata all'interno del quadro RF. In particolare, al rigo TN2 (colonne 2 e 3) trovano raffronto le perdite di periodo ed il patrimonio netto, proprio al fine di evidenziare (colonna 4) l'ammontare massimo di perdite imputabili, solitamente pari al minore tra i due valori, ma comunque derivante dalla sommatoria della perdita di competenza di ciascun partecipante. Infatti, vi potrebbero essere delle situazioni in cui la quota di partecipazione alle perdite non coincide con quella di partecipazione al patrimonio. L'eventuale quota parte di perdita non attribuita alle società partecipanti (differenza tra colonna 2 e colonna 4) andrà riportata nel prospetto relativo alle perdite non compensate del quadro RS. Al rigo TN3, invece, devono essere indicate le perdite di periodi precedenti, che entrano però in gioco solo nei limiti dell'eventuale reddito esposto al rigo TN1.

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Infine, le perdite ricevute dalle società partecipanti debbono essere utilizzate, in via prioritaria, per abbattere i propri redditi. La loro esposizione in dichiarazione viene esplicitata nel quadro RF, dopo le variazioni in aumento e diminuzione e, precisamente, al rigo RF58, colonna 2, in sede di determinazione del risultato di periodo (in tal senso si evince l'utilizzo prioritario). Le perdite stesse, inoltre, vengono ad assumere le medesime caratteristiche che avrebbero avuto se direttamente prodotte dal soggetto che le riceve, e ciò vale ai fini della loro riportabilità limitata o illimitata dal versante temporale.

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