La dichiarazione dei redditi

Norme e Tributi Approfondimenti

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 12:11.

Un caso particolare di fruizione fiscale della perdita subita nel periodo d'imposta è rappresentato dalla società di persone partecipata da società di capitali. La perdita è fiscalmente conseguita dalla società di persone e imputata per trasparenza al socio società di capitali.
L'imputazione per trasparenza comporterebbe l'inserimento del dato positivo o negativo nel reddito d'impresa della società partecipante, ma nel caso specifico occorre applicare la particolare disposizione all'articolo 101, comma 6, del Tuir.

Secondo tale disposizione la perdita va per così dire isolata e sospesa, nel senso che potrà essere utilizzata solo per abbattere redditi di partecipazioni prodotti in futuro dalla società che ha conseguito la perdita. Il riporto a nuovo è inoltre limitato al quinquennio successivo, decorso il quale non sarà più possibile per il socio della società di capitali ottenere il vantaggio della riduzione dell'imponibile.

Questa norma ha un fine specifico che va direttamente ricollegato alla disciplina della limitata deduzione degli interessi passivi in capo alle società di capitali all'articolo 96 del Tuir. La manovra elusiva che la norma intende contrastare è quella ipotizzabile dalla società di capitali che non può dedurre la quota di interessi passivi eccedente la soglia del 30% del Rol. Se gli interessi vengono trasferiti alla società di persone controllata, quest'ultima genera, per effetto dei costi derivanti dagli oneri finanziari, una perdita che non presenta i vincoli dell'articolo 96 del Tuir. Poi viene beneficiata per trasparenza dal socio società di capitali, che cosi operando eluderebbe le limitazione introdotte nell'ordinamento dalla legge 244/2007. Per impedire tale disegno l'articolo 101, comma 6, del Tuir dispone che queste perdite possano essere utilizzate solo in diminuzione del reddito che la stessa società di persone eventualmente produrrà in esercizi successivi.

Il modello Unico assegna alcuni righi alla segnalazione dei redditi o perdite imputate per trasparenza da società in nome collettivo o in accomdandita semplice. In primo luogo nel quadro RF, dopo aver esposto l'imponibile quale somma algebrica di tutte le variazioni in aumento e in diminuzione, lo si rettifica in più o in meno segnalando nei righi RF 57 e 58 rispettivamente gli utili e le perdite imputate da soggetti trasparenti. Se però questi soggetti sono società in nome collettivo o in accomandita semplice, le perdite non riducono l'imponibile e quindi non vanno esposte nel rigo RF 58 colonna 1.

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In secondo luogo dette perdite vanno esposte in un'apposita sezione del quadro RS, a partire dal rigo RS 130. Il rigo è predisposto per l'indicazione delle perdite prodotte nel quinquennio precedente, ma siccome la norma che vieta l'imputazione per trasparenza decorre solo dal 2008, l'unico campo compilabile è la perdita del primo periodo d'imposta precedente al 2009, cioè il 2008. In tale caso se si avesse una perdita prodotta nel 2008 pari a 100 e un utile prodotto dalla stessa società di persone nel 2009 pari a 150, si indicherà nel Rigo RS 132 colonna 2 il dato netto, cioè 50 che va poi inserito nel rigo RF 57 in aumento del reddito prodotto dalla società di capitali partecipante. (P.Me.)

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