La dichiarazione dei redditi

Norme e Tributi Approfondimenti

Il ristoro della lesione non va computato

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 11:33.

La risoluzione 106/E/09 segna un'inversione di tendenza nel trattamento fiscale del risarcimento del danno all'immagine indicato dall'amministrazione finanziaria che, superando le conclusioni cui era giunta nella precedente risoluzione 356/E/2007, ha negato l'imponibilità ai fini delle imposte sui redditi. Tale cambiamento di rotta è strettamente connesso a una rilettura delle pronunce della Cassazione in tema di danno all'immagine e, in particolare, della qualificazione – in termini di danno emergente (e non di lucro cessante) – fornita dalla Suprema corte.


Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Pertanto, è principio consolidato che, se, da un lato, sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce (lucro cessante), dall'altro, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto o per risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).

La progressione
La risoluzione 356/E/07 affermava che il risarcimento del danno all'immagine «configura un'ipotesi di risarcimento del danno da lucro cessante, in quanto la somma oggetto del risarcimento è diretta a reintegrare forfettariamente una perdita di credibilità e di stima agli occhi della clientela».
Assunto in contrasto con la ricostruzione del danno all'immagine delineata dalla Cassazione che, con orientamento costante, ha qualificato il danno all'immagine in termini di «danno emergente». In particolare, nella sentenza 12798/02, i giudici hanno negato l'imponibilità delle somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio «per il pregiudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro».

Con la risoluzione 106/E/2009, l'Agenzia ha ritenuto che sul piano fiscale «le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare danni all'immagine propriamente detti, nell'accezione intesa dalla Suprema corte, devono considerarsi non imponibili».

Analogo trattamento fiscale – a parere dell'Agenzia – deve essere riservato anche al risarcimento del danno da perdita di «chance professionali», intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione che configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale). In tal caso, il contribuente deve fornire la prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare del danno da perdita di chance, ad esempio, deducendo l'esercizio di un'attività soggetta a una continua evoluzione e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale e destinati a venire meno in virtù del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.

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