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Questo articolo è stato pubblicato il 19 luglio 2010 alle ore 09:55.
Il maxiemendamento approvato, con voto di fiducia, al Senato, oltre a introdurre alcune novità, conferma molte delle misure previdenziali già previste 12 della manovra.
Tra le novità, oltre al meccanismo per l'incremento dei requisiti di pensionamento in relazione all'aumento vita media, c'è l'aumento dell'età per la pensione di vecchiaia delle dipendenti pubbliche, le quali - dal 1° gennaio 2012 - potranno accedere al trattamento solo al compimento dei 65 anni di età (oppure l'età più elevata prevista da specifici ordinamenti).
Va aggiunto che le lavoratrici del settore pubblico che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti a tale data per il diritto alla pensione di vecchiaia e quelle che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 2011 i relativi requisiti ottengono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa vigente chiedendo all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione di questo diritto.
Le finestre. Per coloro che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2011 scatta la finestra mobile e personalizzata. Per la determinazione della finestra entra in gioco la data di maturazione dei requisiti. Da tale data, quindi, per i lavoratori dipendenti la finestra si "aprirà" al tredicesimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, mentre gli autonomi(coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti e iscritti alla gestione separata Inps) dovranno attendere il 19° mese successivo. Queste stesse regole si applicano anche nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Non cadono nella rete della nuova finestra personalizzata coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia anteriormente al 1° gennaio 2011. Va detto che una volta aperta la finestra, si può ottenere la pensione ogni mese successivo a tale apertura.
Si continuano, invece, ad applicare le vecchie finestre nei seguenti casi: maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010; personale della scuola (1° settembre di ciascun anno); lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; lavoratori in mobilità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (entro il limite di 10mila unità). Sono anche salvi dalle nuove finestre i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento dell'attività per raggiungimento del limite di età.