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Norme e Tributi Enti locali e PA

L'abc del ddl università in 29 voci

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Questo articolo è stato pubblicato il 02 agosto 2010 alle ore 16:03.

È salito a 25 articoli il ddl di riforma dell'università italiana, licenziato da palazzo Madama lo scorso 29 luglio. Il testo passerà alla Camera, in autunno, per essere approvato, probabilmente, entro la fine dell'anno. Diverse le novità imbarcate al Senato, dalla versione italiana dei cosiddetti contratti «tenure track» per i ricercatori.

Due le tipologie di contratto previste: triennali non rinnovabili o triennali prorogabili per soli due anni, per una volta sola, al termine dei quali se il ricercatore sarà ritenuto valido dall'ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato, se ha conseguito l'abilitazione per il suo ruolo. In caso contrario, chiuderà il rapporto con l'ateneo, pur maturando però titoli utili per i concorsi pubblici.

Scende, ma di poco, anche l'età pensionabile, con la soppressione del biennio Amato, che consentiva il fuori ruolo per due anni. Gli ordinari, andranno in pensione a 70 anni, gli associati a 68. Con l'entrata in vigore della legge, arriverà poi l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla cattedra, il fondo per valorizzare il merito dei degli studenti (se si riusciranno a trovare le risorse), la possibilità di aggregarsi tra atenei per migliorare l'offerta formativa, anche a livello interregionale. Sul fronte della governance invece disco verde alla "nuova" figura del direttore generale e a una netta distinzione tra Cda, consiglio di amministrazione, e senato accademico, che avrà "poteri" limitati alla sola didattica e ricerca. Attenzione anche alle spese: se fuori controllo, l'università verrà commissariata e la cinghia subirà una bella stretta.

Ecco, comunque, punto per punto, in 29 voci tutte le novità che interessano l'università in Italia.

Abilitazione scientifica nazionale (articolo 16). Che durerà quattro anni e sarà condizione per l'accesso ai ruoli di professori di prima e di seconda fascia. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, saranno dettate le procedure necessarie per conseguire l'abilitazione. Tra i parametri previsti, un numero minimo di pubblicazioni e giudizi diversi per funzioni e per area disciplinare. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione saranno indette con cadenza annuale. L'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale e costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti d'insegnamento.

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Riforma università a fine anno

È sbarcato ieri in aula al Senato il Ddl di riforma degli atenei italiani, con quasi due mesi di

Il ministro dell'Universita', Mariastella Gelmini, nell'aula del Senato durante l'esame del ddl di riforma dell'Universita', oggi 29 luglio 2010 a Roma. Foto Ansa

Il Senato approva la riforma dell'università

Via libera del Senato al Ddl Gelmini di riforma degli atenei, con 152 sì, 94, no e un astenuto. A

Docenti in pensione a 70 anni

Pensione a 70 anni per i professori ordinari, a 68, per gli associati. E per la prima volta gli

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Abrogazioni (articolo 25). Con l'entrata in vigore del ddl Gelmini di riforma dell'università, gli atenei possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore, di assegnista, sono attraverso le procedure previste dalle nuove norme. Specifica importante. A partire dal 2016, il titolo di dottore di ricerca diventa requisito per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i contratti da ricercatore a tempo determinato.

Anagrafe studenti (articolo 24). Prevista una modifica solamente formale all'istituto già disciplinato dalla legge 170/ 2003. Sono state chiarite meglio le finalità dell'anagrafe.

Assegni di ricerca (articolo 19). Solo se ci sono le risorse e con bandi pubblici. Si chiarisce che possono essere destinatari degli assegni solo gli studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il dottorato di ricerca (o la specializzazione, se l'assegno si riferisce all'area medica) può essere inserito come requisito obbligatorio per partecipare al bando. Ogni assegno può durare da uno a tre anni. È rinnovabile e, in genere, non cumulabile con borse di studio. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo e gode delle comuni disposizioni fiscali e previdenziali. I vincitori di assegno possono scegliere l'università e la struttura dove svolgere la propria attività, previo assenso delle stesse. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. Comunque, la durata massima dei rapporti instaurati con gli assegnisti da parte di qualsiasi ateneo, anche telematico, non può superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa o per motivi di salute.

Atenei federati (articolo 3). È una possibilità che possono cogliere due o più università per offrire servizi al top, abbattendo i costi. Bisognerà, però, avere il disco verde dal ministero dell'Istruzione. La federazione, poi, può aver luogo, anche, con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. Al massimo ogni ateneo potrà avere 12 facoltà.

Competenza disciplinare (articolo 10). Presso ogni ateneo è istituito un collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori a tempo pieno. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore. Al collegio, compete esprimere un parere.

Contratti per attività di insegnamento (articolo 20). Si riconosce alle università la facoltà di stipulare, gratis o a titolo oneroso, contratti con professionisti esterni per migliorare l'attività didattica. Questi contratti sono stipulati dal rettore. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente da soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente. Gli atenei, poi, possono firmare per esigenze didattiche, anche integrative, contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionale. Il titolo di dottore di ricerca, la specializzazione, l'abilitazione o altri eventuali titoli conseguiti all'estero costituiscono titolo preferenziale per firmare questi contratti.

Decreti attuativi riforma (articolo 5, commi 1 e 2). Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma dell'università, targata Gelmini, il Governo dovrà emanare quattro decreti legislativi su: riordino contabilità atenei, premi agli atenei, valorizzazione professori e personale amministrativo e diritto allo studio. Il tutto a costo zero per l'erario.

Diritto allo studio (articolo 5, comma 6). In primo luogo, andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per garantire il pieno successo formativo di tutti gli studenti. Poi, bisognerà garantire a tutti la più ampia libertà di scelta degli studi più adatti e, per chi non dispone dei necessari mezzi economici, la certezza di poter, comunque, arrivare ai più alti livelli di istruzione. Si conferma il ruolo dell'università di essere un importante ascensore sociale.

Fondi premiali (articoli 12 e 13).Cambia la ripartizione delle risorse in arrivo, dopo aver ottenuto il via libera dell'Istruzione. Gli incrementi sono disposti annualmente in misura compresa tra il 2% e il 4% dell'ammontare complessivo dei contributi che spettano agli atenei legalmente riconosciuti. Per quanto riguarda invece le università statali, il fondo di merito crescerà ogni anno fra lo 0,5% e il 2% del fondo ordinario, tenendo conto delle risorse disponibili.

Fondo per il merito (articolo 4). Istituito presso via XX Settembre, con il compito di promuovere l'eccellenza e il merito tra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo garantirà i cosiddetti prestiti d'onore (a tassi molti bassi) oppure fornirà borse di studio, determinate in base a voti e a reddito. Partirà se ci saranno le risorse disponibili. Il fondo per il merito verrà alimentato da prevalentemente da versamenti spontanei di privati, ma sono previsti anche finanziamenti pubblici.

Fondo di ateneo premialità (articolo 9). Che potrà essere rimpinguato anche con finanziamenti privati. Servirà per premiare i docenti bravi.

Interventi perequativi per gli atenei statali (articolo 11). Previsto, a decorrere dal 2011, che una quota pari almeno all'1,5% del fondo di funzionamento ordinario sia destinata a essere ripartita tra le università che presentino situazioni di sottofinanziamento.

Lettori di scambio (articolo 23). Le università, sulla base di accordi culturali internazionali, possono conferire a studiosi stranieri in possesso di elevata e qualificata professionalità, incarichi annuali, rinnovabili, per attività legate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origini e alla cooperazione internazionale.

Mobilità docenti (articolo 7). Via libera a norme che favoriscono lo scambio di professori e ricercatori da un ateneo all'altro. Previsto anche che i professori universitari, a domanda, possano essere collocati - per massimo 5 anni, anche consecutivi - in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di attività professionali, pure in ambito internazionali, presso altri soggetti che, però, provvedono a stipendiarli.

Nucleo di valutazione d'ateneo (articolo 2, comma 2, lettere p e q). Che dovrà essere composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni. Sarà integrato da una rappresentanza degli studenti. Il nucleo di valutazione avrà, tra l'altro, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento.

Nuova governance universitaria (articolo 2). Entro 6 mesi dalla conversione in legge del ddl di riforma del sistema universitario, gli atenei dovranno approvare statuti con nuove caratteristiche. Intanto, ci dovrà essere un codice etico per evitare incompatibilità, conflitti d'interessi legati a parentele. Il rettore, poi, non potrà rimanere in carica per più di otto anni (cioè, due mandati da quattro anni), con valenza retroattiva. Oppure, sei anni in caso di mandato unico non rinnovabile. Senato accademico e Consiglio di amministrazione, Cda, dovranno avere funzioni nette e distinte. Il primo, avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il Cda (che si apre anche a massimo tre membri esterni) ad avere la responsabilità delle spese, delle assunzioni e dei costi di gestione, anche delle sedi distaccate. Spazio, poi, a un direttore generale, che sostituirà l'attuale direttore amministrativo. Il nuovo Dg avrà compiti di grande responsabilità (dal personale, alla gestione amministrativa e contabile dell'ateneo) e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager privato. Riordino, pure, per i dipartimenti, che avranno compiti di organizzare la didattica di settore e tutte le attività connesse e accessorie. Ogni dipartimento dovrà avere almeno 35 professori e ricercatori, anche, a tempo determinato. I dipartimenti posso raggrupparsi in facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni. All'interno del dipartimento o del raggruppamento ci dovrà essere (a costo zero per l'Erario) una commissione paritetica docenti-studenti per assicurare l'alta qualità del servizio e monitorare l'offerta formativa, valutandone i risultati. Una specifica niente affatto secondaria, visto che dalla valutazione dei ragazzi dipenderà (parte) dell'attribuzione dei fondi all'ateneo. Con l'arrivo dei nuovi statuti, tutti gli attuali organi universitari decadranno automaticamente.

Pensioni a 70 anni (articolo 22). Salta il biennio Amato, che consentiva ai docenti il fuori ruolo per due anni. Con l'entrata in vigore quindi delle nuove norme, i professori ordinari andranno in pensione a 70 anni, mentre gli associati a 68.

Personale accademico (articolo 17). Le università con proprio regolamento disciplinano la chiamata dei docenti di prima e seconda fascia attraverso, fra l'altro, procedimenti pubblici e valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi. Si prevede poi che i posti all'università saranno stabiliti sulla base di una programmazione triennale. Ciascuna università statale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio nell'ateneo. Giro di vite poi sulla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca delle università (qualsiasi ne sia l'ente finanziatore). È ammesa solo a professori e ricercatori, anche a tempo, ai titolari di assegno di ricerca, agli studenti dei corsi di dottorato (e a quelli delle lauree magistrali nell'ambito di specifiche attività formative), professori a contratto, personale tecnico-amministrativo dell'ateneo o di altre amministrazioni o società, purchè, però, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.

Premi alle università (articolo 5, comma 3). Bisognerà introdurre un sistema di accredito delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato, utilizzando specifici indicatori definiti dall'Anvur. L'obiettivo è evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. L'efficienza dell'ateneo sarà valutata, periodicamente, dall'Anvur. Due gli indicatori principali: qualità della ricerca e della didattica. Ai migliori, arriveranno più soldi dal fondo di finanziamento ordinario. Per chi riporterà voti bassi, invece, la cinghia si ristringe.

Politiche di reclutamento (articolo 5, comma 5). Prevista l'attribuzione di una quota non superiore al 3% del fondo di finanziamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati dall'Anvur.

Principi ispiratori della riforma (articolo 1). Si chiarisce che gli atenei sono, prima di tutto, sedi di libera formazione e strumento per la circolazione del sapere. Nel loro operare poi sono tenuti a rispettare i principi di autonomia e di responsabilità (finanziaria, scientifica, didattica), anche sperimentando, in accordo con viale Trastevere, nuovi modelli organizzativi e funzionali. Disco verde anche ad accordi su base interregionale tra atenei, per favorire la competitività delle università svantaggiate. Il diritto allo studio per tutti e il merito vanno promossi e valorizzati. Finisce l'era dei finanziamenti "pioggia": le università saranno valutate e le risorse pubbliche assegnate «in coerenza con obiettivi, indirizzi, attività svolte e con la valutazione dei risultati conseguiti».

Ricercatori a tempo determinato (articolo 21). Per i ricercatrori sono previsti, tramite selezioni pubbliche, contratti a tempo determinato, di tipo "tenure track", che possono essere di due tipi. Contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. L'alternativa, sono contratti triennali non rinnovabili. Quest'ultima tipologia di contratto è solo a tempo pieno. Al termine del contratto triennale, se il ricercatore sarà ritenuto valido dall'ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato, se ha conseguito l'abilitazione per il suo ruolo. In caso contrario, chiuderà il rapporto con l'ateneo, pur maturando però titoli utili per i concorsi pubblici. Le università dovranno tenere in bilancio i soldi per i concorsi da associato, a cui possono partecipare pure gli attuali 25mila ricercatori a tempo indeterminato, il cui ruolo, però, è destinato all'esaurimento. Inoltre, per stabilizzare associati e ricercatori a tempo indeterminato, si prevede anche che le università, per i primi sei anni dall'entrata in vigore della legge, possano utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili per professori di prima e seconda fascia. A decorrere dal settimo anno, l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore associato dei ricercatori in regime di tenure track.Si abbassa da 36 a 30 anni l'età in cui si entra di ruolo all'università, con uno stipendio che passa da 1.300 euro a 2.100 euro al mese.

Riconoscimento crediti (articolo 14). Scende da 60 a 12 il numero massimo dei crediti formativi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite "collettivamente". Sono previste deroghe in relazione a particolari esigenze degli istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i ministeri competenti.

Riordino contabilità atenei (articolo 5, comma 4). In arrivo un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, che renda più chiari i bilanci. Dovrà essere realizzato in accordo con il Mef e con la Crui. Si dovrà, poi, adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo. Le spese per l'indebitamento e quelle per il personale di ruolo e a tempo determinato dovranno avere un tetto massimo. Spazio, anche, a un costo standard unitario di formazione per studente in corso. Giro di vite, poi, in caso di dissesto finanziario. In caso di declaratoria di dissesto, bisognerà predisporre entro 180 giorni un piano di rientro che dovrà essere approvato da Via XX settembre e da attuare al massimo entro cinque anni. Se non si fa o non viene approvato, scatta il commissariamento. Si prevede, comunque, un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

Scatti di stipendio (articolo 8). Passano da biennali a triennali gli scatti di stipendio. Viene cancellato il periodo di straordinario e vengono eliminate le procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale. Prevista la possibilità per i docenti nominati secondo il regime previgente di optare per il nuovo regime.

Settori scientifico-disciplinari (articolo 15). Andranno rivisti entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel ddl di riforma. Scenderanno dagli attuali 370 a circa la metà, con una consistenza minima di almeno 50 professori di prima fascia in ciascun settore. A regime, saranno necessari almeno 30 professori di prima fascia. I settori concorsuali e quelli scientifico-disciplinari saranno rivisti con cadenza quinquennale.

Valorizzazione professori e personale (articolo 6). Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, devono entrare in aula e tenere lezioni o seminari. L'impegno viene misurato in 1.500 ore annue, di cui, almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti, se rientrano nel regime di tempo pieno. Si scende a 250 ore per quello di tempo definito. Arrivano norme più severe, pure, per affidare consulenze e incarichi di collaborazione. I professori universitari hanno poi l'obbligo di presentare una relazione triennale sul loro operato nell'ateneo.

Valutazione tra pari (articolo 18). Si prevede che i progetti di ricerca siano valutati da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero.

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