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Questo articolo è stato pubblicato il 29 luglio 2011 alle ore 06:43.

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L'interpretazione dell'Agenzia è generale e vale per tutti i contribuenti assoggettati a imposta sostituiva dell'Irpef, tra i quali non vi rientrano solo i soggetti minimi, ma anche quelli che hanno optato per il regime triennale delle nuove iniziative. La posizione delle Entrate è condivisibile, in quanto le banche e le poste, incaricate di trattenere la ritenuta del 10%, non sono tenute a sapere il tipo di regime fiscale adottato dal beneficiario del bonifico e quindi la applicano a tutti i pagamenti con le causali specifiche delle detrazioni del 36% e del 55%, dopo aver scorporato l'Iva (forfettariamente al 20%) dall'importo del pagamento.
Per gli imprenditori e i professionisti che adottano il regime delle nuove iniziative, però, non è previsto un campo generale dove scomputare le ritenute subite, in quanto l'usuale ritenuta del 20% dei professionisti non deve essere mai applicata dai professionisti che applicano questo regime. Lo stesso dicasi per la ritenuta del 4% sulle prestazioni di servizi effettuate da imprese a condomìni.
Si ritiene che la ritenuta possa essere, comunque, inserita nel rigo RN32, consentendo lo scomputo dall'eventuale Irpef dovuta dal contribuente per altri redditi non soggetti a imposta sostitutiva. In mancanza di un'Irpef dovuta capiente, l'eccedenza genererà un credito rimborsabile o compensabile in F24 con altri tributi o contributi, magari proprio con il debito 2010 dell'imposta sostitutiva per le nuove iniziative.
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La riduzione della ritenuta riguarda banche e poste. Lo «sconto fiscale» agli artigiani riguarda poi, indirettamente, anche i committenti, in quanto scatta solo se questi soggetti sono obbligati a pagare tramite bonifico
La riduzione della ritenuta dal 10 al 4% opera dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Dl 98/2011. Il versamento della ritenuta va effettuato direttamente dalla banca o dalla posta, attraverso il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento della spesa agevolata. Le banche e le poste devono consegnare alle imprese esecutrici dei lavori, alle quali sono stati accreditati i bonifici al netto delle ritenute d'acconto la certificazione della trattenuta operata, entro il 28 febbraio dell'anno successivo

La relazione tecnica alla manovra stima che la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta d'acconto trattenuta sui bonifici incassati dagli esecutori di lavori per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico determini una riduzione di gettito pari a 180 milioni nel 2011 e 216 milioni nel 2012. Il gettito aumenta invece di 297 milioni nel 2013. Nessun effetto è previsto per il 2014
Non sono previsti provvedimenti attuativi
La ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici necessari per le detrazioni del 36% (ristrutturazioni edilizie) o del 55% (risparmio energetico) è stata introdotta, dal 1° luglio 2010, dall'articolo 25 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 122 del 30 luglio 2010. La manovra estiva 2011 ha ridotto la percentuale al 4% dal 6 luglio 2011 (articolo 23, comma 8, del Dl 98 del 6
luglio 2011)

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