Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2011 alle ore 14:53.

My24

Regioni, sì alla cura dimagrante (articolo 14)
Si prevede che le Regioni, anche a statuto speciale, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa, debbano provvedere anche a un nuovo "lifting" che dovrà far risparmiare l'Erario. In particolare, si stabilisce che il numero massimo dei consiglieri regionali, a esclusione del presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore: a) a 20 per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti (rientrano in questa categoria - secondo i dati del censimento 2001 - Basilicata, Molise e Umbria, nonché la regione autonoma Valle d'Aosta; le province autonome di Trento e di Bolzano); b) a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti (sono in questa classe: Abruzzo, Marche e Liguria nonché la regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna); c) a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti (Calabria e Toscana); d) a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti (Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Veneto, Lazio e Campania e la Regione siciliana); e) a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti (nessuna regione entra in questa classe); f) a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti (vi rientra solo la Lombardia). La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero. Si prevede poi che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Anche qui la riduzione va fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento. A decorrere poi dal 1° gennaio 2012 scatta una riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata dal presente decreto. Bisognerà inoltre prevedere che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale e istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Scatta infine il passaggio, entro sei mesi e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

Risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione (articolo 1, comma 16)
Prorogata per il triennio 2012-2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008, con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Robin Hood tax (articolo 7)
La norma aumenta l'addizionale Ires (portandola dal 6,5% al 10,5%) per le imprese operanti nel settore petrolifero e in quello dell'energia elettrica (cosiddetta "Robin Hood Tax") estendendo la platea delle imprese soggette all'imposta e includendovi quelle operanti nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. In particolare le nuove disposizioni: a) diminuiscono da 25 a 10 milioni di euro la soglia del volume di ricavi oltre la quale si applica la maggiorazione d'imposta nei casi di reddito imponibile superiore a un milione di euro; b) ampliano il novero delle attività energetiche cui si applica la citata maggiorazione includendovi anche le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, trasporto del gas e le attività di distribuzione sia del gas che dell'energia elettrica; c) eliminano l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale Ires precedentemente previste per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaica, eolica); d) incrementano dal 6,5% al 10,5% l'addizionale Ires, da applicarsi nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010; ed e) confermano il divieto di traslazione dell'onere sui prezzi/tariffe al consumo la cui vigilanza è posta in capo all'Autorità dell'energia elettrica e del gas.

Torna all'abc

Shopping24

Dai nostri archivi