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Questo articolo è stato pubblicato il 21 settembre 2011 alle ore 14:14.

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Aiuto alla crescita economica (articolo 7). Introduzione di un aiuto alla crescita economica (Ace), nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa, rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.

Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 1). Delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da ordinare in un unico codice, con l'obiettivo di realizzare un riforma del sistema fiscale statale. Vengono definiti i principi sulla base dei quali il governo è chiamato a operare il riordino del sistema fiscale e a curare la predisposizione del codice. Si tratta di: 1) principi costituzionali di legalità e capacità contributiva; 2) principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e degli obblighi derivanti dai trattati internazionali. 3) principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva e irretroattività, nonché della tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente; 4) divieto della doppia imposizione giuridica e divieto di applicazione analogica delle norme che stabiliscono i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposizione, esenzioni e agevolazioni. Nel codice dovrà trovare spazio una disciplina unitaria per tutte le imposte del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo tributario.

Delega, attuazione (articolo 8). Fissate le modalità di attuazione della delega tramite la predisposizione di più decreti legislativi, da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della relativa legge. I provvedimenti di attuazione dovranno contenere una norma transitoria di salvaguardia per escludere eventuali inasprimenti fiscali rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa. Visto che fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale, si stabilisce, in merito alla progressiva riduzione dell'Irap, che tale riduzione sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o compartecipazioni.

Effetti della legge delega (articolo 11). Dall'attuazione della legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Imposta sui servizi (articolo 4). Istituzione di una imposta sui servizi, con l'obiettivo di razionalizzare il settore delle imposte minori che comprende una pluralità di tributi e presupposti impositivi che rendono il settore difficile in termini di gestione e di applicazione per i contribuenti. È prevista l'unificazione in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo dei alcuni tributi: imposta di registro; imposte ipotecarie e catastali; imposta di bollo; tassa sulle concessioni governative; imposta sulle assicurazioni; imposta sugli intrattenimenti.

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