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Questo articolo è stato pubblicato il 19 ottobre 2011 alle ore 06:42.

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Occorrerà inoltre che, nel bilancio consolidato, questo valore sia iscritto a titolo di avviamento, marchi o altre attività immateriali. Dovrebbe inoltre essere consentito il riallineamento anche per partecipazioni acquisite da subholding, che non redigono il consolidato, laddove la posta (avviamento, marchio, eccetera) sia comunque iscritta nel bilancio consolidato della capogruppo. Ad esempio, nel caso di una società Delta che controlla Omega Spa che a sua volta ha acquisito il controllo di Epsilon Srl con una fusione, il disavanzo attribuito a quest'ultima partecipazione da Omega Spa può essere affrancato se nel bilancio consolidato redatto dalla controllante Delta questo importo figura iscritto come avviamento, marchi o immobilizzazioni immateriali.
Efficacia solo pregressa
Il provvedimento in arrivo dovrebbe sposare la tesi più rigida avanzata in dottrina sull'esatta decorrenza della disposizione (si veda Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2011), in relazione alla quale il dato normativo non risultava chiaro. Mancando coperture finanziarie, la norma non dovrebbe cioè trovare applicazione per le operazioni a regime (dal 2011 in poi), ma solo per i disallineamenti sorti nel 2010 e in anni precedenti. L'affrancamento di questi ultimi richiede il pagamento della sostitutiva entro il prossimo 30 novembre 2011, con effetti in termini di deduzione degli ammortamenti (in via extracontabile non essendo le opposte iscritte nel bilancio civilistico) a partire dal 2013. L'Agenzia, dunque, sembrerebbe orientata a una interpretazione letterale dei nuovi commi 10 bis e ter anche se appare singolare che, nel corpo della stessa norma (articolo 15 del dl 185/2008), il comma 10 e il comma 11 sono applicabili a regime, mentre i commi 10 bis e ter solo per un periodo limitato.
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L'ALIQUOTA
L'aliquota del 16% è quella dell'imposta sostitutiva per ottenere l'affrancamento dei plusvalori iscritti su partecipazioni di controllo a titolo di avviamento, marchi o immobilizzazioni immateriali. L'operazione è possibile solo se queste poste sono generate da operazioni straordinarie e iscritte in corrispondenti voci del bilancio consolidato
01|LA MANOVRA DI LUGLIO
Il decreto legge 98/2011 ha introdotto un'altra ipotesi di riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di fusione, scissione e conferimento d'azienda. La nuova previsione riguarda le partecipazioni di controllo inserite nel perimetro del bilancio consolidato. Quindi sono interessati prevalentemente i gruppi di rilevante dimensione. A prevederlo è l'articolo 23, commi 12 e seguenti della manovra estiva, che permette di eseguire il riallineamento con imposta sostitutiva anche se il maggior valore non è iscritto direttamente quale avviamento, marchio o altre immaterialità, bensì è incorporato nel valore della partecipazione iscritta per effetto dell'operazione straordinaria. Il riallineamento è eseguibile anche se il maggior valore della partecipazione, sempre riferibile ad avviamento, marchi o altre immaterialità, deriva dall'acquisto di azienda o partecipazione
02|IL CONTESTO
L'intervento della manovra di luglio si inserisce nell'articolo 15 del Dl 185/2008. La condizione per operare il riallineamento è che la società avente causa dell'operazione straordinaria iscriva maggiori valori per avviamento, marchi o altre immaterialità e proprio qui sta il punto della nuova disposizione. Se l'operazione straordinaria avviene tra società che detengono partecipazioni (holding partecipative) il maggior valore è implicito nella partecipazione iscritta e non compare nel bilancio d'esercizio come avviamento, marchi, bensì eventualmente solo nel bilancio consolidato. La nuova norma interviene su questo aspetto permettendo il riallineamento su quella parte di maggior valore della partecipazione che può riferirsi, appunto, ad avviamento o marchi
03|IL CONTROLLO
L'affrancamento, con imposta sostitutiva del 16%, dei plusvalori iscritti su partecipazioni di controllo a titolo di avviamento, marchi o immobilizzazioni immateriali è dunque consentito se queste poste sono generate da operazioni straordinarie e iscritte in corrispondenti voci del bilancio consolidato
04|BILANCIO CONSOLIDATO
L'affrancamento dovrebbe essere consentito se il plusvalore è iscritto nel bilancio civilistico di una società sulle partecipazioni di controllo acquisite con operazioni straordinarie, acquisizioni di aziende e acquisti di quote, mentre figura come marchi o avviamento nel bilancio consolidato redatto dalla capogruppo a norma di legge
05|OPERAZIONI PREGRESSE
Dovrebbe essere chiarito che l'affrancamento potrà applicarsi, sulla base del dato letterale della norma, alle sole operazioni realizzate nel periodo di imposta 2010 e in quelli precedenti, senza alcuna efficacia a regime (2011 e seguenti)
06|LA SCADENZA
L'affrancamento richiede il pagamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2011. Gli effetti decorreranno (ammortamenti deducibili) dall'esercizio 2013

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