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Questo articolo è stato pubblicato il 09 novembre 2011 alle ore 06:42.

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L'iniziativa dell'Aidc comunque ha "costretto" l'Agenzia a mettere nero su bianco i principi per i verificatori. «In caso di scostamento – commenta Holzmiller – viene leso il principio di proporzionalità, con conseguente illegittimità comunitaria dell'esterovestizione. Le risposte del l'Agenzia non hanno, in questo caso, il semplice valore di una circolare o di una risoluzione, ma quello di una sorta di "interpretazione obbligatoria", altrimenti la norma sarebbe stata considerata illegittima dalla Ue».
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La vicenda
L'accusa all'Italia
L'Associazione italiana dottori commercialisti ha chiesto alla Commissione europea di verificare la compatibilità della normativa italiana sull'esterovestizione, articolo 73, commi 5 bis, ter e quater del Testo unico delle imposte sui redditi. La presunzione di residenza in Italia nei confronti di società ed enti residenti della Ue o nello See che si trovano in determinate condizioni, secondo l'Associazione italiana dottori commercialisti, contrasta con il principio della libertà di stabilimento e manca del principio di proporzionalità
L'intervento di Bruxelles
Attraverso il sistema Eu Pilot – che consente di rispondere rapidamente alle denunce presentate da cittadini e imprese – Bruxelles ha chiesto alle autorità italiane di rispondere a una serie di domande circa la disciplina dell'esterovestizione e circa le possibilità dei contribuenti di fornire prove a discarico. Il sistema Ue Pilot consente a chi ha presentato la denuncia di essere messo a conoscenza delle argomentazioni fornite dall'autorità nazionale. In questo caso l'Aidc ha potuto rendere pubbliche le due lettere dell'agenzia delle Entrate: protocollo 2010/39678 (firmata dal direttore centrale Normativa, Arturo Betunio) e 2010/157346 (firmata dal direttore centrale Accertamento, Luigi Magistro)
La difesa dell'Italia
La presunzione contenuta nell'articolo 73, commi 5 bis, ter e quater del Tuir facilita il compito del verificatore nell'accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva della società, ma non lo esonera dal provare l'effettività dell'esterovestizione. Il contribuente è poi libero di fornire prova contraria, inclusa la dimostrazione che, nonostante la maggior parte degli amministratori sia residente in Italia, le decisioni strategiche vengono prese all'estero

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