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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Ministeri, tagli spese non rimodulabili (articolo 4, comma 1)
Arriva un pacchetto di misure che, collegate a quelle previste nel precedente articolo 3, tagliano le spese dell'amministrazione centrale per le quali non è possibile una rimodulazione. Si tratta di spese derivanti da fonti legislative o di semplici spese di adeguamento al fabbisogno. Obiettivo della norma è determinare minori oneri per il bilancio dello Stato rispetto all'attuale livello di spesa. I tagli sono fatti ministero per ministero.

Ministeri, tagli spese rimodulabili (articolo 3)
La riduzione delle spese rimodulabili dei ministeri è di 9,606 miliari nel 2012, 4,401 miliardi nel 2013 e 4,259 miliardi nel 2014.

Missioni internazionali di pace (articolo 33, comma 18)
Per il 2012 incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. La misura in esame ricalca, con uno stanziamento diminuito di 50 milioni di euro, quanto già previsto lo scorso anno dalla legge di stabilità per il 2011.

Opere portuali, finanziamento (articolo 21)
La disposizione prevede la possibilità di utilizzare, per il solo anno 2012 e a integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le infrastrutture portuali. Il Fondo - autorizzato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010, che prevede disposizioni per l'istituzione di fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori - è destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

Ordini professionali, riforma (articolo 10)
La norma, da un lato, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Dall'altro, disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali. La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità. Si elimina poi il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista. Le parti quindi potranno definire liberamente il compenso. In arrivo poi nuove regole per consentire ai professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa. E' dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali. Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà "società tra professionisti" che potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddette società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione "società tra professionisti", la società deve prevedere nell'atto costitutivo alcuni requisiti, tra cui l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Possono poi assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, e i cittadini di Stati membri dell'Ue in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione. Sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento.

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