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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 32)
Detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge 98/2011 e 138/2011. Definito e quantificato il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, come già avvenuto a decorrere dal 2010, separatamente in termini di competenza e di cassa. Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, il complesso delle spese finali (in termini di competenza e di cassa) di ciascuna regione non può essere superiore agli obiettivi programmatici per gli anni 2011, 2012 e 2013 (fissati dalla legge di stabilità per il 2011) diminuiti dell'importo indicato per ciascuna regione nelle due tabelle inserite nel testo di legge. Agli obiettivi programmatici fissati dalla precedente legge di stabilità quindi, le regioni a statuto ordinario devono aggiungere un ulteriore risparmio determinato complessivamente per il comparto in 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2012, dalla manovra finanziaria disposta dai due decreti legge 98/2011 e 138/ 2011. L'importo complessivo di 745 milioni di euro relativo al 2012, deriva dalla sottrazione agli iniziali 1.600 milioni, di 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi. C'è una differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente (i virtuosi hanno un obiettivo minore). C'è un criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese. Per ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma contributo aggiuntivo di finanza pubblica determinato in 2mila milioni di euro. Per il 2012 il l'importo complessivo è stato diminuito della quota relativa alla Robin tax. Viene disciplinato separatamente il patto di stabilità per la Regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano. Dal 2013 viene disciplinato il cosiddetto patto regionale integrato che consentirà alle singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria e quella degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con rappresentanti di Anci e Upi. Monitoraggio del patto con le Regioni e per le Province autonome. Sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno.

Pensioni, si portano a 67 anni (articolo 5)
La norma, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") e di adeguamento all'incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026.

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