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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Pensioni, gestioni Inps e Inpdap (articolo 2)
Si dettano una serie di disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'Inps (in particolare, lavoratori autonomi, minatori, artigiani), introducendo contestualmente un'apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all'Inpdap.

Policlinici universitari gestiti da Università non statali (articolo 33, comma 32)
Per l'anno 2012 viene disposto il finanziamento di 70 milioni di euro, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del ministro della Salute di concerto con quello dell'Economia.

Procedimenti civili in grado di appello, accelerazione (articolo 27)
Viene modificato il codice di rito civile con l'obiettivo di accelerare lo svolgimento del procedimento di appello (entrano in vigore 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità). Ecco l'elenco delle modifiche; agli articoli 283 e 431 due identici commi aggiuntivi mirano – rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro - a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la nuove norme prevedono che il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10mila euro. All'articolo 350 – confermando la trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte di appello – una integrazione del primo comma riconosce al presidente la facoltà di delegare a un componente del collegio l'assunzione di mezzi istruttori. All'articolo 351, relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello: a) un'integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell'ordinanza che, nella prima udienza, decide sull'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; b)un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies); in caso sia stata fissata l'udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un'apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione. All'articolo 352, relativo alla decisione in appello, un comma aggiuntivo prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies). All'articolo 445-bis un comma aggiuntivo – in relazione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità – prevede l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del Ctu.
Processo civile, uso della posta elettronica certificata (articolo 25). Modifiche al codice di procedura di civile relative all'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile. Viene precisato che l'indirizzo Pec che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine. Viene soppresso l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite Pec o telefax, e viene riscritta la disciplina della comunicazioni di cancelleria (le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite Pec. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge). Soppresse le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o Pec. Con riferimento all'intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica "certificata" e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici. Con riferimento al ricorso per cassazione: è introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l'indirizzo Pec comunicato al proprio ordine, in alternativa all'elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione; viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l'applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all'art. 136 c.pc. Con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite Pec; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria. Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati (legge 53/1994). Introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite Pec, oltre che a mezzo del servizio postale. Previsto che la notifica è effettuata a mezzo Pec solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica, ove compatibili. Abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla legge 53/1994. Eliminato il requisito dell'iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite Pec; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna . Previsto che la notifica tramite Pec avviene all'indirizzo Pec che il destinatario ha comunicato al proprio ordine. Viene introdotta una sanzione drastica in caso di mancato rispetto dell'obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e i relativi indirizzi Pec. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il 31 gennaio 2012.

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