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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Scuole non statali (articolo 33, comma 16)
Autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge finanziaria 2007, la 296/2006, e all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009, la legge 203/2008, relative al sostegno alle scuole paritarie.

Servizi pubblici locali, liberalizzazione (articolo 9)
Si introducono parziali modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita (da ultimo) dal decreto legge 138/2011, con l'obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione, a opera del referendum del giugno 2011, dell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al quadro giuridico europeo. In particolare, il decreto legge 138 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l'impianto preesistente, escludendone l'applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell'esito della consultazione popolare dello scorso giugno. Le modifiche che vengono introdotte dalla norma in commento riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull'affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l'ambito di applicazione della disciplina. Tra i "ritocchi" di maggior interesse spicca l'integrazione della disciplina degli affidamenti diretti. In proposito, l'art. 4, comma 13, del decreto legge 138 ammette l'affidamento diretto a società che possiedono i requisiti per la gestione "in house" qualora il valore del servizio non superi i 900mila euro annui. Come già evidenziato dall'Antitrust, tale sistema di soglia si presta al rischio di comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni locali che non intendano procedere agli affidamenti tramite gara, attraverso frazionamenti del servizio per valori inferiori a quelle di soglia. Per arginare tali ipotesi, si introduce il divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. Conseguentemente, viene modificato il regime transitorio prevedendo la cessazione alla data del 31 marzo 2012, improrogabile e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, non solo di tutti gli affidamenti diretti relativi ai servizi con valore economico superiore ai 900mila euro annui, ma anche di tutti quelli che risultano "non conformi". Sempre in relazione al regime transitorio, è oggetto di modifica anche la norma che prevede per gli affidamenti diretti assentiti prima del 1° ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data, la cessazione alla scadenza prevista dal contratto di servizio se la partecipazione pubblica nella società si riduce al 40% entro il 30 giugno 2013 e scende al 30% entro il 31 dicembre 2015. Al mancato verificarsi di tali condizioni, l'affidamento cessa rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015. La modifica introdotta dalla norma in esame richiede invece che non sia la "partecipazione pubblica" a doversi ridurre progressivamente entro i termini e le soglie stabiliti, bensì la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero "quella sindacata". Nel linguaggio finanziario con l'espressione "partecipazione sindacata" s'intendono le azioni societarie oggetto di patto parasociale.

Società di capitali (articolo 14, commi da 12 a 15)
La norma reca una modifica alla disciplina dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 6 Dlgs 231/2001). Viene in particolare specificato che, nelle società di capitali, le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sui modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo. La norma interviene anche sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali. Sostituisce, nelle società responsabilità limitata, il collegio sindacale con un sindaco unico, confermando per il resto la vigente disciplina dell'art. 2477 Codice civile, che determina, fra l'altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco. Si modifica la disciplina civilistica (art. 2397 Codice civile) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, anziché da un collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il riferimento al ricavo o patrimonio netto è stato introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato in luogo di quello al capitale sociale (previsto nel testo originario del maxiemendamento) perchè ritenuto un parametro maggiormente rappresentativo del valore reale e non meramente nominale delle società. Si riconosce infine alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie quando siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidono, anche indirettamente, su materie disciplinate dallo statuto, anche quando quest'ultimo richieda maggioranze più elevate.

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