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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Contributo unificato (articolo 28)
Aumentano alcuni importi del contributo unificato. Aumentano della metà gli importi per i giudizi di impugnazione. Raddoppiati gli importi per i processi in Cassazione. Gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità. In relazione all'obbligo di pagamento del contributo unificato la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l'importo unificato già versato nel caso in cui attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga un aumento del valore della causa. Obbligo per tutte e due le parti, quando propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle modifiche al contributo unificato è destinato al ministero della Giustizia.

Copertura finanziaria (articolo 35)
Viene descritta l'entità dei fondi speciali mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari cmpresi nel bilancio pluriennale.

Crediti d'imposta e rimborsi, versamento all'entrata di bilancio (articolo 33, comma 6)
Viene disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Cultura, contabilità giacenti (articolo 4, commi 84-85)
Si prevede il versamento nelle casse dell'Erario delle somme accreditate fino al 31 dicembre 2006 e giacenti in contabilità speciali. Si tratta per la precisione di 60,4 milioni entro il 30 giugno 2012 e 10 milioni entro il 30 giugno 2013.

Debiti enti locali, riduzione (articolo 8)
Si dispone l'abbassamento, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali. Tali limiti, pari al 10% per il 2012 e all'8% a decorrere dal 2013, sono ridotti all'8% per l'anno 2012, al 6% per l'anno 2013, mentre a decorrere dall'anno 2014 viene introdotto il limite del 4 per cento.

Difesa, trasferimenti di personale (articolo 4, commi da 94 a 96)
Al fine di soddisfare le esigenze funzionali e di assicurare continuità all'alimentazione del personale militare, si attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti. Ma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Secondo la relazione tecnica la disposizione in esame si giustifica in quanto la circolazione fra Esercito, Marina e Aeronautica potrebbe contribuire a risolvere eventuali carenze di specifiche professionalità in una determinata Forza Armata. Si prevede poi temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello (incluso) appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni. Si interviene anche in materia di indennità di trasferimento d'autorità per il personale in servizio all'estero. E infine vitto e alloggio del personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizi dovranno essere fruiti nelle strutture delle amministrazioni di appartenenza. Ovviamente, se esistenti e disponibili.

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