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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Distretti turistici, semplificazione dei procedimenti (articolo 17)
Si interviene sulla normativa sui distretti turistici (come noto istituibili in zone costiere) prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del distretto. Tale semplificazione consiste: a) nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto a opera della Regione interessata (d'intesa con il Tesoro e con i Comuni interessati e partecipe l'agenzia del demanio); b) nella previsione che se entro tale termine di 90 giorni l'amministrazione competente (la Regione) non comunica all'interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.

Economia, dichiarazione dei redditi (articolo 4, commi da 27 a 35)
Molto fitto anche il piano di tagli per via XX Settembre. Si parte con la previsione di una diversa copertura per il rimborso agli autotrasportatori dell'aumento dell'accisa sul gasolio e vengono rideterminati i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata da Caf, sostituti d'imposta e professionisti abilitati. L'importo del compenso è ora fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione (elaborata e trasmessa) e 26 euro per le elaborazioni e trasmissioni delle dichiarazioni in forma congiunta. Non si procede all'adeguamento del compenso per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013. Si abroga invece il rimborso a Entrate, banche, Poste per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dei servizi di pagamento con modalità telematica (1,03 euro per dichiarazione e delega di pagamento modello F24).

Enti locali, semplificazione dei pagamenti (articolo 13, commi da 1 a 4)
Si modifica la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali. Tra le novità, si estende da venti a sessanta giorni (dalla data di ricezione dell'istanza del creditore) il termine entro il quale le Regioni e gli enti locali debitrici sono tenuti a certificare se il credito nei loro confronti vantato è certo liquido ed esigibile. Da segnalare anche l'introduzione della previsione secondo la quale scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, la quale, ove necessario nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. In ogni caso, la certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari.

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