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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2011 alle ore 13:05.

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Risparmio energetico, proroga incentivi (articolo 4, comma 4). La disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2012, con una modifica all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55%), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36% come modificata dal nuovo articolo 16-bis del Tuir.

Ristrutturazioni edilizie, a regime la detrazione del 36% (articolo 4, commi da 1 a 3 e comma 5). Viene introdotta a regime la detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma è inserita in un nuovo articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora contenuta all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all'anno 2011. Gli interventi per i quali è concessa la detrazione (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) sono: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali; b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b); d) quelli volti alla realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; e) quelli finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche. Ma anche: f) gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; g) gli interventi per la realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; h) gli interventi volti al conseguimento di risparmi energetici; i) quelli relativi all'adozione di misure antisismiche; l) gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Roma Capitale (articolo 27, comma 7). Abrogate alcune disposizioni relative a Roma Capitale ormai superate per effetto dell'entrata in vigore di successive leggi ordinarie volte a innovare la disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo di locazioni, sia per usi governativi.

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