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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2011 alle ore 13:05.

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Sistema creditizio, misure per la stabilità (articolo 8). La norma reca misure di stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si riconosce inoltre al ministero dell'Economia, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (e cioè, di offerta di liquidità di ultima istanza).

Società, obbligo canone Rai (articolo 17). Si dispone che in sede di dichiarazione dei redditi le imprese e le società devono indicare il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Terreni agricoli, agevolazioni per i giovani (articolo 27, comma 3). Diritto di prelazione ai giovani nel processo di alienazione di terreni agricoli dello Stato o di enti pubblici nazionali da dismettere.

Trasparenza, regime premiale (articolo 10). Le nuove norme sono volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile. Con un primo gruppo di disposizioni (commi da 1 a 8) sono riconosciuti benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza. Il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti "congrui" agli studi di settore.

Trasporti, liberalizzazioni (articolo 37). Previsto che il Governo, mediante regolamenti di delegificazione, adotti misure per la completa liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo. Principi e criteri direttivi, prevedendo che le funzioni di regolazione nei predetti settori vengano attribuite ad una delle Autorità indipendenti esistenti. Individuati i compiti che l'Autorità può esercitare nell'ambito delle proprie competenze. Restano ferme le competenze, diverse da quelle disciplinate dall'articolo stesso, attualmente attribuite alle amministrazioni pubbliche nei settori del trasporto. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti adottati e riferisce ogni anno alle Camere sulla disciplina relativa al processo di liberalizzazione.

Trasporto pubblico locale (articolo 30, commi 2 e 3). Le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa possono essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia Spa nelle regioni a statuto ordinario. Il fondo è stato incrementato di 800 milioni dal 2012. Dal 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti. L'aliquota di compartecipazione verrà stabilita da un Dpcm, su proposta del ministro dell'Economia, che sarà emanato entro il 30 settembre 2012. Sono conseguentemente abrogate le norme del Dlgs 68/2011 che dispongono la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina.

Tributo comunale su rifiuti e servizi, istituzione (articolo 14). Si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il tributo è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

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