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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2011 alle ore 13:05.

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Concorrenza, tutela e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (articolo 36). Divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Confidi, patrimonializzazione (articolo 39, comma 7). Disposizioni relative alla patrimonializzazione dei Confidi. In particolare la norma, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, consente alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l'ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi. L'ingresso, tuttavia, deve essere minoritario.

Consigli tributari, abrogazione (articolo 11, commi da 8 a 10). Le disposizioni in esame sopprimono le norme che impongono ai comuni l'istituzione dei consigli tributari. In particolare, si elimina ogni riferimento ai Consigli tributari contenuto nell'articolo 44 del Dpr n. 600/1973, che reca la disciplina della partecipazione dei comuni all'accertamento. E contestualmente si abrogano alcune disposizione che condizionavano l'applicazione di alcune disposizioni attributive di risorse ai comuni all'istituzione dei Consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.

Contante, lotta all'evasione (articolo 12). Si interviene sull'articolo 49 del Dlgs. n. 231 del 2007 riducendo da 2.500 a mille euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Viene posticipato di 3 mesi (dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro debbano essere estinti. Si impone, infine, alle Pubbliche amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono obbligate ad avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei. I pagamenti delle PA devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500 euro. La norme prescrive che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante: mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Con decreto del ministero dell'Economia il limite di importo di cinquecento euro può essere modificato.

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