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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2011 alle ore 13:05.

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Controllo amministrativo, accesso (articolo 11, comma 7). La norma reca modifiche alla disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso (di cui all'articolo 7 del Dl 70/2011). In particolare, i predetti controlli sono resi oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono poi eliminate le disposizioni relative alla durata massima di tali controlli, e quelle che qualificavano come illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, la violazione dei principi in materia di controllo amministrativo. Nel dettaglio, si dispone che i controlli amministrativi effettuati in forma di accesso sono oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. In sostanza, dunque, sono eliminate le disposizioni che: a) rendevano obbligatoria l'unificazione dei controlli; b) ponevano limiti alla loro durata (al massimo con cadenza semestrale, per non può più di quindici giorni); e c) qualificavano gli atti compiuti in violazione dei suddetti principi, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.

Convenzioni autostradali (articolo 43, commi da 1 a 4). Semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Tali aggiornamenti o revisioni sono approvati con decreto interministeriale entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale a opera dell'amministrazione concedente. Il parere del Cipe è richiesto solo in casi particolari disciplinati dai medesimi commi.

Copertura finanziaria (articolo 49). La norma stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto in esame - quantificati e riferiti a disposizioni espressamente indicate - prevedendo che a essi si provveda con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese previste dal provvedimento medesimo.

Costi della politica, riduzioni (articolo 23). Si prevede la riduzione dei componenti delle autorità amministrative indipendenti e si esclude la possibilità di conferma dei membri di tutte le Authorities alla cessazione del mandato. Per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti devono affidare obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi. Le norme in esame recano anche una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire le modalità di calcolo del trattamento economico del dipendente pubblico, non parlamentare, nominato ministro o sottosegretario. E si prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza. In arrivo anche una sforbiciata al numero dei dipendenti del Cnel e si riordina il sistema delle province. A esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Inoltre si dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali. Nell'ultima parte dell'articolo 23 in commento si stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

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