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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2011 alle ore 13:05.

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La norma prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e con riferimento ai procedimenti in corso.

Enti locali, riduzione dei fondi (articolo 28, commi da 7 a 10). Riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai provvedimenti attuativi della legge 42/2011 sul federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nell'importo di 1.450 milioni di euro per i comuni e di 415 milioni di euro per le province a decorrere dall'anno 2012.
Per i comuni, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del decreto. Per le province, la riduzione è ripartita proporzionalmente. Soppressa una disposizione del decreto legislativo 68/2011 in materia di possibili effetti negativi di gettito, nei confronti delle province, derivanti dalla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica.

Enti previdenziali, arriva SuperInps (articolo 21, commi da 1 a 9). Si dispone la soppressione di Inpdap ed Enpals e il conseguente trasferimento delle funzioni all'Inps.

Enti, soppressioni e riordini (articolo 21, commi da 10 a 21 e articolo 22). In primo luogo si dispone la soppressione (da realizzarsi entro 180 giorni) e messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (Eipli). Alle regioni interessate spetterà il compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno trasferite le funzioni dell'ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, garantendo l'occupazione dei titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. Si dispone poi l'istituzione, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto il esame, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riunificando in un unico consorzio nazionale le funzioni dei tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda. Le norme in esame disciplinano (ancora) la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e gli adempimenti conseguenti alla soppressione dei predetti enti. Viene soppressa anche la Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche. Si obbliga poi gli enti e organismi pubblici, a esclusione delle società, percettori di apporti statali, di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e alla Ragioneria dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione dei medesimi. Si prevede il riordino, con regolamenti di delegificazione, degli organi collegiali delle Agenzie, incluse quelle fiscali, ed enti e organismi strumentali, che assicuri la riduzione del numero complessivo dei componenti gli organi medesimi e si estende alle agenzie e agli altri organismi sottoposti alla vigilanza delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Viene posticipato al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione finalizzati a revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, destinato a spirare a fine 2011 ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Dl n. 64/2010. Si sostituiscono poi i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011, che avevano soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al ministero dello Sviluppo economico ed al ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e istituiscono un nuovo organismo denominato "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane". Vengono definite le funzioni e gli organi del nuovo ente e si disciplina il passaggio di personale al ministero dello sviluppo economico e alla nuova Agenzia.

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