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Questo articolo è stato pubblicato il 12 gennaio 2012 alle ore 15:37.

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L'imposta preventiva federale
L'imposta preventiva federale è un'imposta riscossa alla fonte sui redditi di capitale (interessi e dividendi) in misura corrispondente alle seguenti aliquote: 35% sulle rendite vitalizie e sulle pensioni, 15 per cento sulle vincite delle lotterie svizzere e 8 per cento sulle prestazioni assicurative. Sono tributi federali anche la tassa sulle case da gioco e la tassa di esenzione dall'obbligo militare che viene assolta nella misura di 3 franchi ogni 100 franchi di reddito. Tra le imposte indirette la più nota è l'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta sul valore aggiunto
Le fonti normative dell'Iva sono contenute nell'articolo 130 della Costituzione e nella legge federale del 2 settembre 1999 (L'Iva). L'Iva è stata però introdotta nell'ordinamento federale dal 1° gennaio 1995. Il cambiamento della disciplina (dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto) è consequenziale all'affermarsi dell'Iva negli Stati membri della Ue. Il 1° gennaio 2001 la citata Liva ha sostituito l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Oiva).

Le caratteristiche dell'Iva
L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo. E' riscossa in ogni fase di produzione e distribuzione, sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuati in Svizzera e per la fornitura di servizi da imprese con sede all'estero. E' soggetto all'imposta chiunque svolga una attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le forniture, le prestazioni di servizi e il consumo sul territorio elvetico (Svizzera e Liechtenstein) superino complessivamente 75mila franchi svizzeri annui. Sono inoltre soggetti coloro che ottengono da imprese estere prestazioni di servizi imponibili per più di 10mila franchi annui ovvero che sono soggetti all'obbligo di pagare il dazio a titolo di imposta sull'importazione di beni.

L'esenzione da Iva
Non sono invece soggetti all'imposta le imprese la cui cifra d'affari non supera 250mila franchi; le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico, le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d'affari annua non supera 150mila franchi, nonché gli agricoltori che forniscono prodotti agricoli della propria azienda.

La base di calcolo dell'Iva
La base di calcolo dell'Iva dovuta è costituita dalla controprestazione lorda convenuta. Il contribuente può dedurre l'imposta che grava sugli acquisti di beni, sull'acquisizione di servizi e anche sulle importazioni di beni. La c.d. "deduzione dell'imposta precedente" evita un cumulo di imposta (acquisto gravato dall'Iva e imposizione sulla cifra d'affari - principio onnifase al netto - ). L'imposta grava sul consumatore finale e può essere inclusa nel prezzo di vendita o esposta in fattura con importo separato. L'imposta non è dovuta sia in caso di operazioni esenti che in caso di operazioni escluse. La differenza esiste tuttavia nel diritto alla detrazione dell'imposta a monte. Il diritto è riconosciuto unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall'imposta (cd. esenzione propria). Nel caso di beni o prestazione di servizi diretti al conseguimento di volumi di affari esclusi dall'imposta, non è ammessa la deduzione dell'imposta precedente (cd. esenzione impropria).

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