Provvedo al pagamento degli stipendi dei miei dipendenti il 15 e il 30 di ogni mese con due acconti in contanti che sono inferiori a 1.000 euro. Posso continuare a farlo o rappresenta una violazione della norma limitativa dell'uso del contante prevista dall'articolo 12, comma 1 del Dl 6 dicembre 2011, N. 201?
Il comportamento descritto dal lettore non costituisce la prassi consolidata. Gli stipendi sono solitamente pagati in un'unica soluzione entro la fine del mese o entro i primi giorni del mese successivo rispetto a quello di riferimento. In pratica sussiste il concreto rischio che il comportamento descritto venga interpretato come il "frazionamento" dell'operazione effettuato al solo scopo di aggirare la soglia massima per l'utilizzo del contante. Pertanto i due pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili (bonifici bancari, assegni non trasferibili, eccetera).
Mi sono recato presso l'agenzia della mia banca per prelevare una somma in denaro. Alla mia richiesta di prelievo di € 1.500 il cassiere mi ha risposto che poteva darmi solo fino a € 999,00 per via delle nuove norme sulla tracciabilità. A questo punto mi chiedo se l'interpretazione data dalla banca non sia una lettura restrittiva della norma oppure se non mi sarà più possibile ritirare contanti per importi superiori ai € 999.
Le nuove norme sulla tracciabilità vietano il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi", qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 €. Tale limitazione non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento venga eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane.
Nel caso descritto la banca avrebbe dovuto erogare al lettore le somme richieste (1.500 €) in quanto tale trasferimento non è assoggettato alla limitazione descritta. Infatti, non solo non si tratterebbe di un trasferimento tra "soggetti diversi", ma l'eventuale trasferimento verrebbe effettuato per il tramite della banca così come anche chiarito dall'Abi in una recente circolare alle banche.
Alla luce della nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000 euro del limite dell'uso del contante, una fattura emessa il giorno X per l'importo di 3.200 euro può essere pagata nello stesso giorno per un importo pari a 600 euro in contanti (o comunque fino a 999 euro) e per la parte rimanente pari a 2.600 euro con assegno o bonifico bancario?
Il comportamento descritto dal lettore è corretto. Infatti è possibile effettuare il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera).
Gradirei avere una risposta relativamente alla normativa che vieta il pagamento in contanti oltre la soglia dei 1.000€. In particolare vi chiedo se, recandomi presso lo sportello della mia banca per fare un prelievo in contanti di 1.500€ per esempio (ed avendone naturalmente la disponibilità sufficiente sul conto), sia corretta la risposta dell'addetto che mi comunica (e non procede!) l'impossibilità di dare seguito alla mia richiesta perché l'importo supera i nuovi limiti imposti dalla legge.
Il Governo Monti ha ridotto a 1000 € la soglia per il trasferimento dei contanti. Pertanto, a decorrere dal 28 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 €. In ogni caso il trasferimento può essere effettuato qualora venga eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Per quanto previsto dalla norma non sembra corretta la risposta fornita dall'addetto della banca in quanto il lettore non stava effettuando alcun trasferimento di contante tra soggetti diversi, ma si stava limitando ad effettuare un prelievo di somme dal suo conto. Inoltre, l'eventuale trasferimento veniva effettuato tramite la banca.
Come avvocato che si occupa solo di diritto penale, ho clienti extracomunitari, irregolari sul territorio e, ovviamente, sprovvisti di codice fiscale, conto corrente eccetera. Costoro possono pagare solo in contanti, per cui che fare? Solo versamenti in banca nel rispetto della soglia, oppure anche versamenti superiori, ovviamente coperti da regolare fattura? E se, per ipotesi, dieci clienti pagano lo stesso giorno ognuno 999 euro, l'avvocato cosa deve fare? Versare cautamente ogni pagamento a distanza di tempo per non far scattare segnalazioni oppure può versare in unica soluzione emettendo poi le fatture relative a ogni pratica?
Le operazioni di prelevamento e di versamento bancario oltre la soglia di 999,99 euro non sono di per sé irregolari. Infatti in questo caso manca il presupposto essenziale affinché si configuri la violazione, cioè il trasferimento di denaro contante (oltre la soglia) a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Conseguentemente la banca non dovrà effettuare alcuna segnalazione di infrazione. La violazione si sarà verificata solo laddove il professionista abbia incassato in contanti una fattura relativa alle prestazioni professionali di importo superiore al predetto limite massimo. Si tenga però presente che il continuo e frequente ricorso all'utilizzo di denaro contante e quindi anche i continui versamenti bancari di importo consistente potrebbero indurre l'istituto di credito a effettuare una segnalazione di operazione sospetta. In buona sostanza, la banca potrebbe sospettare che il denaro contante è il frutto di operazioni di riciclaggio e pertanto dovrebbe effettuare obbligatoriamente la segnalazione. Il sospetto è il risultato di una valutazione soggettiva effettuata dalla banca.
Sono un'impiegata nel settore terziario ed ogni mese il mio stipendio oscilla dai 1.100 ad 1.200 euro. Vorrei sapere, secondo le nuove disposizioni antiriciclaggio, se il mio datore di lavoro è obbligato a corrispondermi lo stipendio con stumenti di pagamento tracciabili ( assegno, bonifico, ecc.) oppure può continuare a pagarlo in contanti?
L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento in contanti delineata nel caso sottoposto è quindi vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
Il limite di 1.000 euro per i contanti vale anche per i versamenti e i prelevamenti sui c/c bancari o solo per i pagamenti? Se sì, vale anche per i soggetti privati? Nel caso specifico riguarda un privato che preleva contanti dalla sua carta di credito ed effettua poi dei versamenti mensili sul proprio c/c bancario per non sforare il fido.
L'art. 49, comma 1 Dlgs 231/2007, così come modificato dall'art. 12, comma 1, dl 6 dicembre 2011, n. 201 prevede il divieto di "trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro". Ciò che è pertanto sanzionato è il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito o di titoli al portatore, con importi pari o superiori a 1.000,00, tra soggetti diversi.
La ratio della normativa antiriciclaggio consiste nel prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio (diffusione di proventi originati da attività illecite o criminose) e di evasione fiscale.
Perciò, secondo l'art. 49, comma 1, vengono disciplinati, e se del caso sanzionati, solamente i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi e non in capo al medesimo soggetto.
Per quanto riguarda invece i prelevamenti o i versamenti (se provenienti dal medesimo soggetto prelevante) non vi sono limiti, salvo quelli applicati dall'intermediario finanziario di riferimento in caso di prelevamenti da sportello bancomat, e salvo, naturalmente, la provvista di cui si è a disposizione.
Ho una fattura ricevuta nel mese di novembre 2011 per un importo di 2.200 euro ma che non ho ancora pagato. La posso pagare oggi in contanti in quanto il limite a novembre era di 2.500 oppure devo rispettare la nuova normativa il cui limite è 999,99 euro?
Il dl 6 dicembre 2011, n. 201 recante le modifiche alla disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 231/2007, ha ridotto la soglia limite a 1.000 euro per il trasferimento del denaro contante nonché dei libretti e dei titoli al portatore. Con ciò la norma tende a colpire, dalla data di entrata in vigore del nuovo limite (6 dicembre 2011), qualsiasi pagamento in denaro contante il cui importo è pari o superiore a 1.000 euro, a nulla rilevando la causa del trasferimento: in altre parole, ciò che rileva, ai fini della configurabilità o meno della condotta illecita, è il pagamento in sé. Pertanto, nonostante la causa del pagamento sia una fattura emessa nel novembre 2011, quando la soglia limite era pari ad 2.500 euro, se il pagamento avverrà successivamente al 6 dicembre 2011, esso sarà sottoposto alla disciplina modificata, soggiacendo quindi alla introdotta soglia limite di 1.000 euro.
Il pagamento in un'unica soluzione dell'importo della fattura citata, pari a 2.200 euro, potrà essere perciò corrisposto, dopo il 6 dicembre 2011, solo mediante assegno bancario non trasferibile oppure mediante bonifico bancario, non potendo essere utilizzato in tal caso il denaro contante.
Qualora si volesse utilizzare denaro contante operando il pagamento mediante molteplici acconti sul dovuto recanti importi minori alla soglia limite, si potrebbe incorrere nella condotta illecita dei pagamenti cosiddetti artificiosamente frazionati, di cui all'art. 49, comma 1, cpv.
Tuttavia, con nota interpretativa prot. 65633 del 12 giugno 2008, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il caso di pagamenti in contanti singolarmente di importo inferiore alla soglia di 1.000 euro, ma cumulativamente di ammontare superiore, non configura una condotta illecita, se il frazionamento discende dal preventivo accordo tra le parti in tal senso. Pertanto, le parti contraenti, prima del pagamento della fattura, dovranno accordarsi, per iscritto, circa dilazione del pagamento mediante molteplici trasferimenti di denaro contante, il cui singolo importo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Inoltre, per ogni singolo pagamento dovrà esservi una disposizione scritta di entrambi i contraenti circa la corresponsione e l'accettazione del versamento.
Sto vendendo una casa e dovrei ricevere un assegno circolare di circa 32.000 euro. Posso incassarlo (in contanti) oppure alla luce della nuova normativa sui contanti, esistono obblighi particolari anche per gli assegni circolari?
La normativa antiriciclaggio non pone alcun limite quantitativo all'emissione di assegni circolari. L'unica restrizione prevista dall'art. 49 del Dlgs 231/07, così come recentemente modificato dal Dl n. 201/2011, relativamente ad assegni circolari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, consiste nell'obbligo di recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Non vi è inoltre alcuna preclusione alla riscossione in contanti del medesimo assegno circolare presso la banca che lo ha emesso, dal momento che il divieto, disposto dal citato art. 49 del Dlgs 231/07, al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, non si applica ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi del comma 15 del medesimo articolo. Nel caso di specie, non è quindi imposta alcuna limitazione all'emissione e al successivo incasso in contanti di assegno circolare.
Alla luce delle norme contenute nel "Salva Italia" potrò continuare a prelevare tranquillamente dagli sportelli bancomat mille euro per volta o sarò sanzionato? Continuerò a essero libero di prelevare in contanti dal mio conto corrente tutto ciò che voglio, al limite anche tutta la somma depositata, senza per questo essere segnalato come persona sospetta di mafia, camorra o roba del genere?
Ai sensi dell'articolo 49 c. 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'art. 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. Secondo quanto tuttavia stabilito dal c. 15 del medesimo articolo 49, tale disposizione non si applica ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane. Nel caso di specie, non è pertanto imposta alcuna limitazione al prelievo di contanti, anche per importi superiori a 1.000 euro, depositati presso un istituto di credito.
Vi è tuttavia la possibilità che l'operazione venga segnalata in quanto sospetta, ai sensi dell'articolo 41 del suddetto decreto, dal momento che integra un elemento di sospetto, pur non essendo motivo di segnalazione automatica, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Al fine di evitare tale segnalazione, potrebbe quindi essere opportuno giustificare l'operazione di prelievo di contante.
Vorrei sapere se è leggittimo che una azienda privata chieda ai propri dipendenti di aprire un conto corrente per accreditare lo stipendio superiore a euro 1.200? La stessa può continuare a pagare gli stipendi ai propri dipendenti con assegni circolari?
L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento in contanti delineata nel caso sottoposto è quindi vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
Il direttore della banca dove ho il conto corrente mi ha terrorizzato dicendomi che da gennaio i prelievi in contanti sono limitati a 1.000 euro ogni dieci giorni lavorativi. Quindi vuol dire che posso prelevare per le mie necessità varie solo circa 2.000 euro al mese. Quale è il reale limite dell'uso del contante? Io ero convinto che 1.000 euro fosse il limite giornaliero.
E' innanzitutto opportuno chiarire che non vi è alcuna norma che limiti il prelievo di somme di denaro in contanti dal proprio istituto bancario. L'art. 49 del Dlgs n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl n. 201 del 06 dicembre 2011, vieta esclusivamente il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni.
Date le numerose perplessità riscontrate dagli operatori del settore bancario, il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento del Tesoro, ha emanato in data 4 novembre 2011 una circolare esplicativa in materia antiriciclaggio, nella quale l'ufficio ribadisce che "le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa". Nel caso in esame, la banca ha l'obbligo di consegnare gli importi richiesti dal cliente in contanti ed eventuali rifiuti sono privi di ogni fondamento giuridico.
Sono un venditore ambulante di biancheria porta a porta. Se effettuo delle vendite superiori a mille euro e il pagamento avviene con rimessa diretta a mezzo conto corrente postale e a breve mano in varie rate, come faccio a dimostrare che il pagamento è riferito allo scontrino fiscale emesso al momento della vendita? Se mi viene consegnato un assegno in acconto o a saldo a copertura di parte dell'importo come posso dimostrare che non si tratta di una una nuova vendita ma di parte dell'importo relativo alla vendita precedente?
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota interpretativa prot. 6533 del 12 giugno 2008, ha precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresentano operazioni illecite se il frazionamento è connaturato all'operazione stessa o è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti. Sono quindi legittimi eventuali pagamenti rateali in contanti per importi unitari inferiori alla soglia di 1.000 euro ove le parti abbiano convenuto in tal senso.
Alla luce di quanto esposto, in caso di vendite di importo pari o superiore a 1.000 euro, è opportuno utilizzare strumenti di pagamento tracciabili che permettono altresì l'indicazione della causale del versamento, quali i versamenti su conto corrente postale, oppure, in caso di pagamenti rateizzati in contanti singolarmente di importo inferiore a 1.000 euro, sarebbe opportuno farne espressa menzione tra le parti con un accordo scritto.
Poiché ho due libretti di risparmio al portatore, ho provveduto a portare il totale di ogni libretto a 850 euro. Così procedendo, posso tenere i due libretti, oppure ne devo estinguere uno?
L'art. 49 del Dlgs n. 231/2007, che prevede anche un valore limite per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, è stato ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl n. 201 del 06 dicembre 2011. La precedente versione era stata introdotta dal Dl n. 138 del 13 agosto 2011 che aveva abbassato il valore soglia da 5.000 a 2.500 euro, prevedendo l'obbligo di estinguere i libretti già esistenti con importi pari o superiori al valore soglia o di ridurre il loro saldo nel limite di legge entro il 30 settembre 2011. L'attuale formulazione della norma in esame è stata prevista con il Dl n. 201/2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha ridotto il valore soglia a 1.000 euro, prevedendo l'obbligo di estinguere i libretti già esistenti con importi pari o superiori al valore soglia o di ridurre il loro saldo nel limite di legge entro il 31 marzo 2012.
Le sanzioni per la violazione del divieto sancito dalla norma in esame sono previste dall'art. 58 D.lgs. n. 231/2007: la mancata estinzione o il mancato adeguamento, entro il termine di legge, del saldo dei libretti di deposito al portatore di cui all'art. 49, comma 13, D.lgs. n. 231/2007 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 % al 20 % del saldo del libretto; qualora il libretto abbia un saldo di importo inferiore a 3.000 euro, la sanzione sarà pari al valore del libretto stesso.
E' quindi necessario provvedere a ricondurre il saldo dei libretti al portatore a un importo non superiore a 999,99 euro entro il 31 marzo 2012 per evitare di incorrere nelle sanzioni. Poiché la nuova disciplina sostituisce la precedente anche con riferimento al termine di adeguamento, in caso di tempestiva riduzione del saldo del libretto al di sotto di 1.000 euro si ritiene che non sia più sanzionabile il mancato adeguamento alla soglia limite precedente di € 2.500 se la violazione non era stata ancora segnalata. Non vi è invece alcun divieto di possedere più di un libretto al portatore e quindi è del tutto legittimo detenerne due dell'importo, cadauno, di 850 euro.
La nostra azienda commercializza al dettaglio articoli di abbigliamento anche di prezzo superiore al limite dei 999 euro previsti dalla normativa sul contante. Di solito, in particolare per gli abiti da sposa o da cerimonia, la vendita presuppone uno o più acconti fino al saldo che può avvenire anche mesi dopo. La normativa dichiara non ammissibili i frazionamenti in contanti che vengano artificiosamente effettuati per aggirare le norme, mentre è consuetudine, per il nostro settore, lavorare su più acconti, anche se non vengono programmati come importi e tempi al momento dell'acquisto. Pertanto può capitare che i vari acconti in contante superino il limite dei 999€, se cumulati. Può, questa modalità, essere considerata "prassi commerciale" come indicata da vari commenti universalmente accettati? E' valido ancora il vincolo dei 7 giorni previsto dall'art. 1 comma 2 lettera m del Dlgs 231/07 per considerare l'operazione "artificialmente frazionata"?
Il limite temporale di sette giorni, indicato dal lettore nel quesito, è ancora oggi in vigore. Infatti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. m) del Dlgs n. 231/2007 le singole operazioni, costituenti parti di "un'operazione unitaria sotto il profilo economico" devono essere prese in considerazione in un arco temporale di soli sette giorni. Pertanto, in linea di principio, i trasferimenti di denaro effettuati oltre il predetto limite temporale non sono riferibili alla medesima operazione. La soluzione prospettata è corretta. Tuttavia, per talune fattispecie, sarà possibile prendere in considerazione anche i pagamenti effettuati oltre il predetto limite temporale. Infatti l'operazione può comunque considerarsi frazionato "quando ricorrano elementi per ritenerla tale". Sulla base di tale previsione il legislatore non ha voluto perdere la possibilità di ricondurre nell'ambito delle operazioni frazionate i pagamenti effettuati, anche oltre il limite di sette giorni, laddove il comportamento sia stato ispirato dal solo scopo di eludere le disposizioni in materia di antiriciclaggio e quindi anche quella che vieta il trasferimento di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, per importi pari o superiori alla soglia di 1.000 euro.
Per quanto riguarda la fattispecie sottoposta dal lettore, al fine di evitare contestazioni (la rilevazione della violazione) l'esercente l'attività commerciale dovrà essere in grado di dimostrare che la suddivisione dei pagamenti non intende eludere l'osservanza della predetta soglia. Conseguentemente dovrà fornire la prova che il "frazionamento" dei pagamenti (i molteplici acconti) rappresenta una prassi consolidata nel settore. In altre parole il "frazionamento" deve essere connaturato al tipo di operazione. Inoltre tale modalità di pagamento deve scaturire dal preventivo accordo tra le parti. Conseguentemente a tali fini è fondamentale che il pagamento di uno o più acconti risulti da un preventivo accordo tra le parti redatto per iscritto. In questo modo in caso di eventuale verifica il commerciante riuscirà a fornire la dimostrazione circa le reali intenzioni.
Gestisco un'azienda con 13 dipendenti e fino a poco tempo fa ho sempre pagato gli stipendi dei dipendenti in contanti. Alla luce delle nuove normative antiriciclaggio è obbligatorio pagare gli stessi con assegni o bonifici? Preciso che non tutti i singoli importi superano i mille euro.
L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento in contanti delineata nel caso sottoposto è quindi vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
Una torrefazione consegna ad un suo cliente barista il suo fabbisogno di caffè, zucchero e altri prodotti emettendo alla consegna relativa fattura che in questo esempio ammonta a 240 euro.
Ipotizziamo che le consegne avvengano il 2/1/2012 il 9/1/2012, il 16/1/2012, il 23/1/2012 e il 30/1/2012 cioè tutti i lunedì del mese di gennaio. Ritenete lecito in base all'art 12 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 che contestualmente all'ultima consegna il cliente decida di pagare tutte le fatture del mese di gennaio in contanti e quindi 1.200 euro poiché il pagamento è riferibile a 5 transazioni differenti?
La circostanza che il trasferimento di denaro sia relativo a cinque transazioni diverse dovrebbe esonerare il contribuente dall'utilizzo di strumenti di pagamento tracciati e quindi rendere possibile l'utilizzo del denaro contante anche se l'importo pagato supera 999,99 euro. Infatti, l'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 231/2007 prevede che la soglia massima debba essere verificata avendo riguardo al valore dell'operazione. Il problema sarà quindi quello di comprendere se le consegne effettuate in tempi diversi rispondano a un'effettiva esigenza dell'azienda ovvero costituiscano un modo per frazionare l'operazione (unica) ed aggirare il divieto previsto dalla legge. L'Uic (ora Uif) ha precisato, ad esempio, che l'effettuazione di una pluralità di pagamenti a scadenze prefissate costituisce il frutto di un'ordinaria dilazione del "debito". Pertanto se l'ordinaria dilazione di pagamenti scaturisce dal preventivo accordo tra le parti il pagamento frazionato è regolare anche se l'importo complessivo supera la soglia massima. Il caso sottoposto dal lettore è sicuramente diverso, tuttavia è possibile trovare una soluzione applicando il medesimo principio. Pertanto se il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione semplicemente per esigenze dell'azienda e l'effettuazione di un unico pagamento relativo alla cinque operazioni risulti da un preventivo accordo tra le parti il comportamento dovrebbe essere in linea di principio corretto. Tuttavia sia in considerazione delle sanzioni, sia per ragioni fiscali, è opportuno che i pagamenti sopra la predetta soglia vengano effettuati in ogni caso con strumenti diversi dal contante (assegni non trasferibili, bonifici, ecc.). Deve tra l'altro considerarsi che la redazione scritta di un preventivo accordo tra le parti appesantirebbe notevolmente la gestione amministrativa dell'azienda senza considerare, poi, la necessità di attribuire una data certa a tale accordo.
Quale è l'attuale limite minimo per un prelievo di contanti dal proprio conto corrente bancario o postale e risponde al vero che per ogni prelievo si deve dare una giustificazione all'istituto di credito?
Non vi sono limiti minimi o massimi per i prelevamenti e/o i versamenti sui propri conti correnti bancari o postali, salvo quelli contrattualmente stabiliti dall'intermediario finanziario di riferimento in caso di prelevamenti allo sportello bancomat o postamat, e salvo, naturalmente la provvista che si ha a disposizione. Naturalmente, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di verificare adeguatamente la clientela e registrare le informazioni acquisite affinché possano essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio.
Essi hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'art. 41, comma 1, Dlgs 231/2007, qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano compiute operazioni illecite, di segnalare tali operazioni "sospette" all'Unità di informazione finanziaria. La segnalazione discende da una valutazione concreta, effettuata dall'intermediario, circa le caratteristiche, l'entità, la natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cpv e ai sensi della Circolare interpretativa del ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 ottobre 2010 prot. 297944, criteri di individuazione dell'operazione sospetta si ritengono: a) l'operatività in contante della clientela, anche per importi sotto la soglia limite di cui all'art. 49 (ovvero trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante o i titoli o libretti al portatore aventi importi pari o maggiori a 1.000 euro), quando questa appaia frequente e/o ingiustificata, alla luce del patrimonio informativo complessivo del segnalante; b) le operazioni di versamento o prelievo di contante effettuate con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. La Banca d'Italia, inoltre, su proposta della Uif, emana periodicamente indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, cui comunque prescinde una valutazione globale della fattispecie sempre da parte dell'intermediario.
Devo pagare una fattura di 1.500 euro in tre rate 500 euro cadauna, posso pagare le rate in contanti?
Il pagamento di una fattura rateale, le cui rate corrisposte in contanti siano di importo inferiore a 1.000 euro, non viola la previsione di cui all'art. 49 del Dlgs n. 231/2007. Il chiarimento è stato fornito dall'Ufficio italiano cambi (oggi sostituito dall'Uif) secondo cui la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti che scaturisce da un preventivo accordo delle parti.
In dipendenza della locazione di un mio appartamento ho ricevuto, tempo fa, dall'inquilino, a titolo di cauzione un libretto di risparmio al portatore con un saldo di 2.000 euro. A seguito delle recenti disposizioni sulla tracciabilità, che limitano a 999 euro il limite consentito, quale iniziativa devo adottare?
Ai sensi dell'art. 49, comma 13 del Dlgs. n. 231 del 21 novembre 2007, "i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 dicembre 2011" (comma così modificato prima dall'art. 32, Dl 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, successivamente dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 20, Dl 31 maggio 2010, n. 78 e dal comma 4 dell'art. 2, Dl 13 agosto 2011, n. 138 e, infine, dal comma 1 dell'art. 12, Dl 6 dicembre 2011, n. 201. Si tenga presente tuttavia che l'art. 12 ha ulteriormente sostituito le parole "30 settembre 2011" con "31 marzo 2012", aggiungendo inoltre che "non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma" (i. e. 1.000 euro). In buona sostanza, alla luce delle disposizioni sopra citate, coloro che siano attualmente in possesso di un libretto di risparmio al portatore pari o superiore a 1.000 euro dovranno alternativamente estinguerlo o provvedere alla riduzione del medesimo in importo inferiore.
Vorrei sapere quale è il limite di denaro contanti che si può portare al seguito: da una ricerca effettuata sembra sia fermo a 10.000 euro. E' vero che non è correlato con il limite di 1.000 euro per le transazioni in contanti?
L'art. 3 del Dlgs 195 del 2008 prevede, a carico di chi esce dal territorio italiano o vi entra con una somma in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare la movimentazione di tale somma all'Agenzia delle Dogane. Tale obbligo è assolto mediante presentazione presso gli uffici delle Dogane di apposito modello, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane. Anche i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero effettuati a mezzo del servizio postale sono soggetti all'obbligo di dichiarazione, che deve essere consegnata a Poste Italiane o al fornitore di servizi postali all'atto della spedizione o nel termine di 48 ore dal ricevimento. Non sussiste invece alcun limite relativo al trasporto di denaro in contante all'interno del territorio nazionale.
L'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl n. 201 del 06 dicembre 2011, vieta invece il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni.
Pur perseguendo un analogo scopo, ovvero la lotta all'evasione e al riciclaggio di denaro frutto di illeciti tramite il controllo della circolazione di denaro in contante, le due norme concernono quindi fattispecie diverse: la prima garantisce un controllo sulla movimentazione di denaro contante da o verso Stati esteri, mentre la seconda limita i trasferimenti in contanti tra soggetti diversi.
Sono un pensionato di 70 anni e godo di una pensione Inpdap che mi viene accreditata sul mio conto corrente bancario. Non ho parenti con me e mi assiste una badante. Il 16 gennaio ho emesso un assegno dell'importo di 2.000 euro, ma la banca si è rifiutata di pagare l'importo in quanto superiore a 1.000 euro. La banca si è comportata correttamente?
La normativa antiriciclaggio non impone alcun limite quantitativo all'emissione di assegni bancari, postali o circolari. L'unica restrizione prevista dall'art. 49 del Dlgs 231/07, così come recentemente modificato dal Dl n. 201/2011, relativamente ad assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, consiste nell'obbligo di recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Non vi è inoltre alcuna preclusione alla riscossione in contanti del medesimo assegno circolare presso la banca che lo ha emesso, dal momento che il divieto, disposto dal citato art. 49 del Dlgs 231/07, al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, non si applica ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane, ai sensi del comma 15 del medesimo articolo. Nel caso di specie, la banca è quindi tenuta a pagare la somma indicata nell'assegno, anche per importi che eccedono i 1.000 euro, al beneficiario indicato nel titolo stesso.
Devo pagare una fattura di un fornitore che ammonta a complessivi euro 2.700 e in fattura sono indicati i seguenti termini di pagamento: Euro 900 da pagare entro 30 giorni, euro 900 da pagare entro 60 giorni ed euro 900 da pagare entro 90 giorni. Posso pagare in contanti a tutte e tre le scadenze (considerando anche il fatto che le l'importo delle singole rate è inferiore a 1.000 euro e che le stesse risultano essere indicate in fattura)?
Il comportamento descritto dal quesito è corretto e non viola quanto previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 231/2007. Il chiarimento è stato fornito dall'Ufficio italiano cambi le cui funzioni oggi sono svolte dall'Uif. Secondo tale chiarimento il pagamento di una fattura rateale non costituisce violazione in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti. Inoltre la regolarità è dovuta anche al fatto che la rateazione scaturisce dal preventivo accordo delle parti.
Devo pagare la polizza vita che ha un costo semestrale di 700 euro. La compagnia di assicurazioni sostiene che l'importo annuale supera 1.000 euro e quindi non posso pagarla in contanti. Ha ragione la compagnia?
L'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl 201/2011, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni. La predetta norma vieta inoltre il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi anche quando è effettuato con più pagamenti per importi inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota interpretativa prot. 6533 del 12 giugno 2008, ha tuttavia precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresenterebbero operazioni illecite se il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (per esempio nel contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
Pertanto, se nel contratto di assicurazione è stato stabilito che il pagamento del premio assicurativo debba avvenire in rate semestrali dell'importo di 700 euro cadauna, tali pagamenti possono anche essere effettuati in contanti senza violare il divieto di cui all'art. 49 Dlgs. 231/2007.
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