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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Nel corso del 2010 ho provveduto, tramite banca, alla regolarizzazione di un bene immobile posseduto in Francia compilando, nella "dichiarazione riservata delle attività emerse" il Quadro A - voce A3 (Beni Immobili e diritti immobiliari). Devo pagare l'imposta straordinaria per le attività scudate, in quale misura, entro quando e sempre tramite banca?
L'imposta straordinaria prevista per le attività finanziarie scudate non si applica agli immobili oggetto della medesima procedura. Tuttavia, in relazione agli immobili detenuti all'estero da persone fisiche, a prescindere dall'uso a cui gli stessi sono adibiti, è stata prevista a partire dal 2011 un'imposta annua pari allo 0,76% del valore dell'immobile. Detto valore è costituito dal costo documentato nell'atto di acquisto o in altri contratti o, in mancanza, è determinato sulla base del valore di mercato locale. Si scomputano dall'imposta le eventuali imposte patrimoniali pagate nello Stato in cui è situato l'immobile (in Francia, nel caso in esame).

Un mio amico, ora in pensione, ha lavorato all'estero come consulente, depositando i soldi guadagnati in una banca straniera. Nel 2003 beneficiando dello scudo fiscale, questi soldi li ha trasferiti in una banca italiana. Ora con la legge appena approvata la nuova tassa è strutturata al 10 per mille per il 2012, del 13,5 per mille nel 2013 e 4 per mille gli altri anni. Ora il mio amico vorrebbe sapere quanto dovrà pagare, e per quanti anni.
Le attività finanziarie che beneficiano del regime di segretezza a seguito di una delle procedure di emersione note, scontano un'imposta straordinaria nelle misure sopra indicate. La suddetta imposta è applicata su base annua, fintanto che le relative attività rimangono depositate in regime di segretezza. Nel dettaglio, il versamento dell'imposta va effettuato entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Dal momento della fuoriuscita dal conto segretato, le stesse saranno invece soggette solo all'ordinaria imposta di bollo prevista per gli strumenti finanziari ed i prodotti finanziari, pari all'1 per mille nel 2012 e all'1,5 per mille nei successivi anni. Per nessuno dei suddetti regimi sono previsti dei limiti temporali di applicazione.

Vorrei sapere se almeno dal 2014, da quando cioè l'aliquota diventa ordinaria (ovvero il 4 per mille), si potrà uscire dall'anonimato e cessare di pagare l'imposta in oggetto, visto che il premier Monti, in occasione della presentazione della manovra, ha dichiarato che a partire da tale anno si tratterebbe di bollo per mantenere l'anonimato. Sono un italiano che ha rimpatriato un'eredità pensando che venisse apprezzata l'onestà.
Presupposto dell'imposta straordinaria sulle attività segretate è il mantenimento del regime di anonimato. A quest'ultimo si può rinunciare in ogni momento facendo fuoriuscire gli investimenti dall'apposito conto segretato. La fuoriuscita dal suddetto regime, se effettuata entro il 6 dicembre 2011, comporterà, per il 2012 l'applicazione di un'imposta straordinaria del 10 per mille, mentre se fatta successivamente farà venire meno i suddetti obblighi tributari, salva comunque l'applicazione dell'ordinaria imposta di bollo dell'1,5 per mille sugli strumenti e prodotti finanziari.

Mio padre aderì nel 2003 al primo scudo. Fece solo l'emersione delle attività all'estero e utilizzò l'intermediario italiano solo per la dichiarazione riservata e per il pagamento dell'imposta di bollo una tantum al 2,5%. In seguito morì e le attività all'estero rimasero a noi figli e a nostra madre, che decidemmo di lasciarli all'estero dove si trovavano. Dobbiamo versare lo stesso l'imposta di bollo e in che misura?
La fattispecie descritta dovrebbe riguardare la particolare procedura di emersione definita con il termine "regolarizzazione", la quale consentiva l'emersione delle attività pur mantenendole fisicamente all'estero, per mezzo dell'intervento di un intermediario italiano incaricato di esperire gli adempimenti connessi e liquidare l'imposta. Con riferimento al caso di specie, al fine di evitare la cessazione del regime di riservatezza con conseguente segnalazione all'amministrazione finanziaria dei titolari dell'investimento, i contribuenti dovranno provvedere al versamento tempestivo dell'imposta straordinaria sulle attività eventualmente ancora segretate in favore dell'intermediario italiano che si occupò dell'emersione. L'imposta è dovuta nella misura del 10 per mille per il 2012, del 13,5 per mille nel 2013 e 4 per mille gli anni successivi, fintanto che le attività continueranno a beneficiare del regime di segretezza. Qualora le suddette attività non beneficino del regime di riservatezza (circostanza da verificarsi alla data del 6 dicembre 2011) i contribuenti saranno tenuti al versamento di un'imposta pari al 10 per mille per la sola annualità 2012. Le suddette imposte saranno dovute al netto delle imposte di bollo già versate per le rispettive annualità, che sulle attività finanziarie detenute all'estero sono dovute in misura pari all'1 per mille per le annualità 2011 e 2012, e pari all'1,5 per mille per le annualità successive.

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