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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Ai sensi dell'art. 19, commi 6 - 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, le attività finanziarie oggetto di emersione sono soggette ad un'imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente nella misura dell'1% e del 1,35%. L'imposta è dovuta sul valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. A tal proposito, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative, non appare chiaro cosa debba intendersi per "valore delle attività ancora segretate". Cioè, se debba essere preso in considerazione il valore di tali attività ancora soggette al regime di segretezza indicato nella dichiarazione riservata oppure quello vigente alla data indicata dalla disposizione (il 6 dicembre 2011 per il versamento da effettuare nel 2012 o il 31 dicembre dell'anno precedente per i versamenti successivi). Nel caso in cui il titolo venga trasferito nel corso del 2012 su un dossier non segretato, il contribuente dovrebbe essere tenuto a pagare la predetta imposta di bollo speciale solamente per l'anno 2012. Pertanto, nel caso illustrato dal lettore, per evitare di essere assoggettato in futuro all'imposta speciale di bollo, potrebbe essere conveniente rinunciare al regime di segretezza.

Ho una posizione abbastanza complessa, la riassumo qui di seguito:
1) ho aperto una polizza vita Unit Linked all'estero e ne ho regolarizzato l'emersione tramite una fiduciaria italiana, dopo pochi mesi ho chiuso il rapporto con la fiduciaria e ho dichiarato il possesso di tale polizza nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per il 2010
2) ho regolarizzato l'emersione dei capitali (liquidità) detenuti all'estero e li ho importati in Italia, dopo un mese ho chiuso il conto segregato ed ho trasferito gli averi su altro conto
3) ho regolarizzato l'emersione di altri capitali (liquidità) detenuti all'estero e li ho importati in Italia, dopo un mese ho chiuso il conto segregato ed ho trasferito gli averi su altro conto in cui sono confluiti, da subito, altri capitali detenuti regolarmente in Italia.
Come si vede sono 3 diverse tipologie, come dovrò calcolare quanto dovrò versare all'erario e su quali importi? Con particolare riguardo al punto 3 in cui capitali emersi sono fusi con capitali già regolarmente detenuti. Inoltre sulla polizza vita dovrò continuare a pagare annualmente una qualche sorta di tassazione?

Ai sensi dell'art. 19, c. 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, sono soggette, per il solo anno 2012, ad un'imposta straordinaria pari all'1%. Gli intermediari attraverso cui sono state "scudate" le attività provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono la provvista dallo stesso contribuente. Nel caso prospettato dal lettore, le fattispecie descritte dovrebbero essere assoggettate all'imposta straordinaria dell'1% in quanto prelevate dal regime di segretazione prima del 6 dicembre 2011. Per quanto riguarda le modalità di calcolo siamo ancora in attesa che vengano emanate le disposizioni di attuazione mediante uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In assenza di ulteriori chiarimenti, sarebbe ragionevole ritenere che la base imponibile da assoggettare alla predetta imposta sia pari alla differenza tra (i) il valore delle attività indicate nella dichiarazione riservata e (ii) il valore delle attività ancora segretate alla data del 6 dicembre 2011. Tuttavia non si può escludere che la base imponibile sia identificata con l'importo scudato oggetto di emersione. In relazione alla fattispecie di cui al punto 3, considerando che l'imposta è applicata dall'intermediario tramite il quale i capitali sono stati scudati, la fusione con altri capitali regolarmente detenuti non influisce sulla determinazione dell'imposta dovuta. Infatti, l'intermediario applica l'imposta straordinaria solamente sui capitali che sono stati prelevati dal conto segretato. Infine, a decorrere dal 2011, la polizza unit-linked detenuta all'estero dovrebbe essere assoggettata anche ad un'imposta sul valore. Infatti, in assenza di specifiche esclusioni previste dalla legge o di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, tale imposta sul valore delle attività finanziarie dovrebbe applicarsi anche alle attività non più segretate e detenute all'estero. L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero è stabilita nella misura dello 0,1% annuo, per il 2011 e il 2012, e dello 0,15%, a decorrere dal 2013. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Nel 2002 con lo scudo fiscale tramite una sgr regolarizzavo i mie emolumenti esteri detenuti negli Usa presso una banca americana e in cui sono tuttora gestiti. La sgr mi è solo servita per la procedura di regolarizzazione. Nel 2004 nella denuncia dei redditi compilavo il modulo RW ,cosa che ho fatto in tutti questi anni con le dovute variazioni per gli interessi maturati. Con questa legge mi sembra di capire che io dovrei pagare il 10/1000 degli emolumenti scudati che avevo il 6 dicembre 2011, qui mi sorgono due domande: 1) gli emolumenti del 6 dicembre 2001 potrebbero essere superiori a quelli da me scudati nel 2002 ,io ho già pagato le tasse su gli eventuali introiti positivi. 2) quando ho fatto lo scudo fiscale il cambio euro/dollaro era circa 0,85, il 6 dec 2011 circa 1,30. Ammesso che io debba pagare per gli emolumenti esteri scudati al 6 dicembre secondo voi come li dovrei calcolare?

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