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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Volevo porre un quesito sull'imposta straordinaria che il decreto "salva Italia" vuole applicare ai capitali oggetto di scudo fiscale. Mia madre è nata in Belgio e si è sposata con mio padre, italiano, negli attorno agli anni '50 ed è diventata cittadina italiana. Negli anni '60 muoiono entrambi i genitori di mia madre e lei eredita un appartamento in Belgio ed una piccola somma in banca. Negli anni ‘80 rimane vedova e a fine anni ‘90 vende l'appartamento in Belgio dato che non le basta la pensione di reversibilità per vivere in Italia. Nel 2001 utilizza il primo scudo fiscale per rimpatriare e regolarizzare i proventi della vendita, che sono i risparmi dei suoi genitori (un valore attorno a 200.000 euro) pagando l'imposta prevista.
Non ha perciò mai esportato capitali all'estero, ma solo importato in Italia quelli che sono i risparmi dei suoi genitori che lei ha ereditato, pagando oltretutto un'imposta. Tra l'altro questi risparmi erano già stati tassati in origine in Belgio, tassando il lavoro di suo padre e pagando lì, anche le dovute imposte di successione.
Io vivo con lei, ho 49 anni, sono separato, ho 3 figli da mantenere, ho perso il lavoro e sono attualmente disoccupato, senza ammortizzatori sociali. Viviamo con la sua pensione di reversibilità e attingendo a questi risparmi di famiglia, disinvestendo continuamente i suoi risparmi "scudati" e quello che mi ha lasciato mio padre, per poter sopravvivere e mantenere i mie figli a scuola. Tutto questo fino a che la provvista e le risorse non saranno esaurite.
Il quesito che volevo porvi è il seguente:
- Perché la norma che applica l'imposta straordinaria sui capitali scudati non differenzia i casi come questo, dove vi sono coinvolte persone fisiche, non vi è mai stata esportazione di capitali, dai casi in cui magari sono stati esportati guadagni illeciti dall'Italia recentemente e poi riportati tramite lo scudo, magari con società di comodo?
- Perché mia madre deve ripagare un'imposta su un bene che ha gia pagato la tassa di ingresso in Italia, violando il patto che è stato fatto allora con chi si è messo in regola?
- Perché chi ha fatto lo scudo viene oggi considerato comunque "un delinquente ed un evasore" e non si va a verificare nello specifico?
- Perché non si va a verificare, magari chiedendo documentazione agli interessati, se questi soldi scudati sono frutto di risparmi di famiglia o viceversa frutto di guadagni illeciti e di esportazione?
- Trovo giustissimo tassare i guadagni, un po' meno tassare i risparmi, specie quando su questi si sono già pagate le tasse, servono per vivere, e vengono erosi allo scopo.

Occorre precisare che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di scudo fiscale non solo i capitali esportati all'estero ma, in generale, le transazioni finanziarie da e verso l'estero e gli investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero, dai quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. In pratica, presupposto per l'applicazione della disciplina in materia di scudo fiscale è la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e, quindi, l'omessa compilazione del quadro RW in presenza di un obbligo in tal senso. Tale omissione costituisce di per sé un comportamento sanzionabile, a prescindere dalla verifica, caso per caso, di altre condizioni di carattere strettamente soggettivo. A fronte di tale comportamento omissivo è stata fornita al contribuente una possibilità di "sanatoria" con indiscutibili vantaggi in termini di preclusione dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria ed estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. Il legislatore ha comunque diversificato talune fattispecie più gravi, in particolare si consideri che in presenza di determinate fattispecie aventi rilevanza penale (art. 14, comma 1, lett. c, D.L. n. 350/2001) l'adesione alla procedura di scudo fiscale non esclude la punibilità quando per tali illeciti sia stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Quanto all'ultimo aspetto sollevato dal lettore, circa la scelta di tassare i risparmi, si tratta di valutazioni di politica economica rimesse al legislatore.

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