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Questo articolo è stato pubblicato il 21 gennaio 2012 alle ore 14:35.

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a) qualora presentino all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili o per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping;
b) qualora presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, possono essere destinati a recupero a terra. Nel caso siano destinati al recupero in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto del ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998 a condizione che sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione al recupero dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni di rimpiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento, aventi caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 1. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento i materiali presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte IV del decretò legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

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