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Questo articolo è stato pubblicato il 21 gennaio 2012 alle ore 14:35.

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6. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:
a) la realizzazione di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o di strutture di contenimento dei materiali di cui al comma 5. In questo caso il progetto è presentato dall'Autorità portuale ovvero dall'ente competente per l'approvazione al ministero delle Infrastrutture e trasporti e, ai soli effetti della valutazione dell'eventuale approvazione della procedura di Via, da effettuarsi in 30 giorni, al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La procedura di Via è comunque obbligatoria nel caso di realizzazione di strutture destinate all'utilizzo immediato con finalità portuale in variante al piano regolatore portuale. Si applicano per le suddette procedure le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della Direttiva 85/337/Cee. La Regione territorialmente competente autorizza il refluimento dei materiali dragati. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera avvenga in tutto o in parte in aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale, il progetto ad essa relativo è approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) la realizzazione di strutture adibite al deposito temporaneo dei materiali di cui al comma 5 prima e dopo il trattamento per il loro recupero ovvero per la loro messa a dimora definitiva nelle casse di colmata, in vasche di raccolta, o in strutture di contenimento. Il termine massimo di deposito non può essere superiore a trenta mesi. La modalità di deposito deve assicurare il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.

7. Qualora i materiali di cui al comma 5, siano destinati ad essere refluiti all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o, comunque, di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza, devono essere accompagnati da un documento redatto in conformità all'apposito modello approvato con il decreto di cui al comma 1, senza necessità di ulteriori verifiche ed autorizzazioni. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.

8. In caso di destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica diversa da quella contemplata nei precedenti commi, si applicano le disposizioni della vigente normativa ambientale. Al termine delle operazioni di dragaggio si procede alla verifica superficiale del fondale dragato, limitatamente agli analiti che superavano i valori di intervento rilevati all'atto della caratterizzazione effettuata ai sensi della pertinente normativa. La verifica del fondale dragato è effettuata prelevando campioni di sedimenti limitatamente ai primi 50 cm e limitatamente ai punti di posizionamento delle stazioni di campionamento utilizzate all'atto della caratterizzazione, nelle quali gli analiti superavano i valori di intervento. Qualora nei sedimenti vengano riscontrati analiti al di sopra dei valori di intervento deve essere avviata la procedura di bonifica secondo la normativa vigente. In caso, contrario le aree interessate sono restituite agli usi legittimi.

9. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia.

10. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

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