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Questo articolo è stato pubblicato il 26 aprile 2012 alle ore 09:57.
Altre agevolazioni sono state introdotte per sanare inciampi evidenti portati dalle regole scritte a Natale. È il caso, per esempio, delle categorie a cui viene ora disapplicata la «quota erariale» dell'Imu, cioè il 50% dell'imposta da girare allo Stato: è il caso, oltre agli immobili dei Comuni, di quelli di ex Iacp e di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per consentire ai Comuni di alleggerire il carico su queste categorie senza doversi sobbarcare anche la parte di imposta da versare all'Erario (come invece continuerà ad accadere per gli immobili invenduti da parte dei costruttori). Lo stesso accade per gli immobili posseduti da residenti all'estero o da anziani ricoverati in strutture di lungodegenza, purché non locate. Per queste ultime categorie, il Comune può decidere l'assimilazione all'abitazione principale (ma la quota da versare allo Stato resta fissa allo 0,38%). Nella disponibilità delle scelte comunali c'è poi la possibilità di alleggerire il carico per gli immobili affittati o per quelli posseduti dai soggetti Ires, che non beneficiano dell'addio all'Irpef sui redditi fondiari. Una serie di possibilità che però, viste le difficoltà dei conti locali, rischiano di rimanere in molti casi imprigionate nella teoria.
LA MAPPA
01 | Abitazione principale
Per l'abitazione principale sono previsti 200 euro di detrazione (che i Comuni possono incrementare) e l'aliquota speciale dello 0,4% (che i Comuni possono ridurre sino allo 0,2 per cento). Inoltre ci sono altri 50 euro di detrazione per ogni figlio convivente sino al 26 compleanno.
È possibile pagare l'Imu in tre rate anziché due.
Con l'accollo dell'Imu al coniuge assegnatario in caso di separazione o divorzio, l'abitazione diventa automaticamente principale, mentre prima, se di proprietà del coniuge non assegnatario, era equiparata solo se quest'ultimo non possedeva altre abitazioni nel Comune.
I Comuni possono disporre l'equiparazione all'abitazione principale di quella (purché non locata) di anziani o disabili ricoverati altrove e dei cittadini italiani non residenti in Italia: ma in questi casi lo Stato non rinuncia alla sua quota
02 | Immobili d'impresa
Immobili invenduti: il Comune può disporre una riduzione per tre anni dell' aliquota sino a un minimo del 3,8 per mille.
Agli immobili appartenenti a imprese e per i beni dei soggetti Ires i Comuni possono applicare l'aliquota ridotta sino allo 0,4 per cento. I comuni potrebbero differenziare le aliquote ridotte per tali fattispecie anche per varie categorie di beni
03 | Immobili rurali e terreni
I fabbricati rurali strumentali in zone montano-collinari sono esenti. Per gli altri fabbricati rurali strumentali l'aliquota è dello 0,2 per cento.
Le aree fabbricabili di proprietà di imprenditori agricoli professionali (Iap) e società agricole sono trattate come terreni.
I terreni agricoli in zone montane o parzialmente montane (collinari) sono esenti, mentre per quelli non esenti di Iap vale una franchigia di 6mila euro sulla base imponibile e ulteriori riduzioni dell'imposta dal 25% al 70 per cento.
Su tutti i terreni agricoli di proprietà Iap il moltplicatore ai fini della base imponibile è 110 anziché 135. I comuni possono comunque ridurre sino allo 0,1% l'aliquota sui fabbricati rurali non esenti.
Infine, l'acconto di giugno è ridotto al 30% per i fabbricati rurali strumentali e, quando non sono accatastati (anche se non strumentali), si versa solo a saldo
04 | Altri casi
Le dimore storiche beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile, come gli immobili inagibili.
Sono esenti dalla quota statale gli immobili dei Comuni,degli ex Iacp e delle cooperative a proprietà indivise. Esenzione totale per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ai compiti precisati nella legge. A discrezione dei Comuni è l'aliquota ridotta sino a un minimo dello 0,4% per le abitazioni locate
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