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Questo articolo è stato pubblicato il 03 settembre 2012 alle ore 06:40.

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I controlli effettuati per il rimborso non escludono che l'ufficio possa effettuare, anche successivamente, una specifica attività di indagine più approfondita per verificare l'esistenza del credito.
La giurisprudenza
La posizione espressa dalle Entrate trova un fondamento in alcune recenti pronunce della Suprema corte (sentenze 19326/2011 e 268/2012) che confermano un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato. Esistono, però, pronunce di legittimità di altro segno (12012/2006, 523/2002, 544/97, 2063/98, 3916/98) - oltre a numerose sentenze di merito - che ritengono legittimo il trasferimento del credito, anche se è stata omessa la dichiarazione.
C'è un altro aspetto da ricordare. La Cassazione ha affermato che l'amministrazione finanziaria non può utilizzare la procedura del ruolo (avviso bonario e, poi, cartella) per recuperare un credito che risulta da una dichiarazione omessa (ordinanza 5318/2012). In particolare, la riscossione tramite ruolo è consentita solo per i controlli formali (cartolari) delle dichiarazioni. Ma la negazione del trasferimento di un credito - secondo i giudici di legittimità - non può essere ricondotta a un semplice controllo formale, in quanto implica verifiche più approfondite e anche valutazioni giuridiche (in senso conforme si vedano le 12762/2006 e 14070/2011).
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APPROFONDIMENTO ONLINE La circolare 34/E/2012 www.ilsole24ore.com/norme
Gli esempi
Un professionista riceve la comunicazione di un avviso bonario che contesta il riporto del credito Irpef e Irap dall'anno precedente, perché non è stata presentata la dichiarazione dei redditi. La comunicazione richiede il pagamento delle imposte per 5mila euro, oltre a sanzioni e interessi, per un totale di 7.500 euro. Come può comportarsi il professionista se dimostra l'esistenza del credito?
La strada ipotizzabile per recuperare il credito è quella di versare la somma totale richiesta con l'avviso bonario, comprese sanzioni e interessi (7.500 euro) e chiedendo il rimborso del credito (5mila euro) entro due anni dal pagamento. Se si versa entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso, le sanzioni sono ridotte di un terzo (10% del credito). L'ufficio eroga il rimborso solo dopo avere accertato l'esistenza del credito
Un professionista, per errore, non ha trasmesso la dichiarazione di un cliente che riportava un credito Iva pari a 15mila euro. È stata notificata una cartella esattoriale che richiede complessivamente 26.500 euro a titolo di imposte, sanzioni, interessi e aggi di riscossione. L'ufficio suggerisce di pagare quanto richiesto con la cartella e chiedere il rimborso del credito, secondo quanto indicato nella circolare 34/E/2012. Ci sono soluzioni alternative?
È possibile presentare un'istanza di reclamo/mediazione, in quanto il credito non supera i 20mila euro. Se l'ufficio riconosce il credito, la cartella può essere annullata versando solo le sanzioni pari al 12% del credito (1.800 euro) e gli interessi. In caso di mancata risposta dell'ufficio entro 90 giorni, il reclamo si trasforma in un ricorso da depositare in Ctp. Perciò è necessario indicare nel reclamo i motivi del ricorso con precisione e completezza
Alfa Srl ha presentato un ricorso contro una cartella esattoriale che ha negato un credito Iva di ammontare rilevante, perché la dichiarazione Iva è stata trasmessa oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza. Il ricorso pende in commissione tributaria provinciale. Nel caso in cui Alfa intenda proporre la conciliazione giudiziale, quali sono i documenti da presentare all'ufficio per dimostrare l'esistenza del credito e concludere la conciliazione giudiziale?
La società può dimostrare il credito, presentando la copia delle liquidazioni periodiche Iva, dei registri Iva acquisti e vendite e delle fatture di acquisto (a campione). Si suggerisce di allegare alla domanda anche i modelli F24 e le dichiarazioni, pur essendo dati che l'Agenzia ha già a disposizione. Se l'ufficio riconosce la spettanza del credito la procedura di conciliazione giudiziale può essere conclusa con il versamento delle sole sanzioni (pari al 12% dell'imposta a credito) e degli interessi
Beta Srl ha ricevuto nel 2009 un avviso bonario per il credito Iva dell'anno 2006 e ha chiesto l'annullamento dell'atto, sulla base delle indicazioni della risoluzione 74/E/2007, senza avere alcuna risposta dall'ufficio.
Notificata la cartella, è stato proposto ricorso con esito favorevole in primo grado. È opportuno presentare una proposta di conciliazione? Nel caso in cui il contenzioso si concluda con sentenza sfavorevole per Beta, il credito Iva è perso?
Dopo la sentenza della commissione tributaria di primo grado, non può essere proposta la conciliazione giudiziale. Nel caso di esito negativo del contenzioso, è possibile chiedere il rimborso del credito entro due anni dal pagamento di quanto stabilito nell'ultima sentenza definitiva.
Il contenzioso potrebbe concludersi positivamente, alla luce della giurisprudenza che riconosce il riporto del credito, anche se la dichiarazione è stata omessa

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