Il Sole 24 Ore
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10 settembre 2012

Divorzio: il decalogo per le spese extra dei figli

a cura di Carmelo Padalino


Le sentenze di separazione e di divorzio stabiliscono, molto spesso, che il genitore non collocatario dei figli deve contribuire al loro mantenimento, oltre che con un assegno mensile, anche coprendo il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e di svago. Ma quali sono queste "spese straordinarie", che si aggiungono al consueto versamento mensile?

Le pronunce
Leggi tutti i casi quando la spesa è straordinaria
Leggi tutti i casi quando la spesa e ordinaria

I principi generali
Sulla distinzione tra spese straordinarie e non straordinarie mancano chiare indicazioni di legge. Tanto che sul punto si scatenano spesso le liti tra i genitori: questo perché sovente accade che il genitore convivente con il figlio anticipi le somme per coprire una spesa per il minore e poi chieda all'altro genitore il rimborso al 50 per cento. Per porre alcuni "paletti" e capire quali sono le spese per i figli coperte dall'assegno mensile di mantenimento e quali sono le spese che, invece, richiedono un'integrazione ulteriore e legittimano le richieste di rimborso occorre rifarsi alle pronunce dei giudici.
La Corte di cassazione, con tre pronunce, ha chiarito che cosa si deve intendere per spese straordinarie. Si tratta delle spese che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute (Cassazione 19 luglio 1999 n. 7672); ovvero delle spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie (vale a dire non continuativa) e imprevedibili dei figli (Cassazione 13 marzo 2009 n. 6201); infine, sono straordinarie le spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato, anche, il contesto socio-economico in cui sono inseriti (Cassazione 8 giugno 2012 n. 9372).

Di conseguenza, nell'importo dell'assegno mensile di mantenimento devono rientrare le spese che riguardano esigenze attuali e prevedibili dei figli, anche se considerate nell'arco di un anno: per esempio, le spese relative alla frequenza scolastica (acquisto dei libri di testo, del materiale di cancelleria, delle tasse scolastiche, dei quaderni, dell'abbigliamento per fare sport a scuola e della quota di iscrizione alle gite scolastiche) sono prevedibili, essendo obbligatorio, e non straordinario, che i figli frequentino la scuola. Al contrario, le spese straordinarie coprono le esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, cioè che non rientrano nella loro consuetudine di vita e non sono quantificabili a priori dal giudice: per esempio, sono straordinarie le spese per un accertamento diagnostico, per un intervento chirurgico, per un ciclo di sedute di fisioterapia a seguito di un incidente stradale, per gli occhiali da vista, o le spese per le lezioni private di matematica, diventate necessarie per il cattivo rendimento.

I casi concreti
Nel dettaglio, secondo i giudici, le spese legate alla cura e all'assistenza di un figlio disabile – come l'assistenza specialistica al di fuori dell'orario scolastico, o le terapie invasive che richiedono la presenza di personale infermieristico – non sono straordinarie, dato che sono volte a soddisfare bisogni attuali e ordinari, anche se specifici e individualizzati, di quel figlio (Cassazione, sentenza n. 18618/2011).
Né è straordinaria la spesa per la baby sitter se il genitore stabilmente convivente con i figli, durante la convivenza coniugale, vi faceva abitualmente ricorso a causa dei propri impegni lavorativi e in mancanza di una rete parentale (per esempio, i nonni) cui poter affidare i figli. Si tratta, come ha affermato la Corte di cassazione (sentenza n. 16983/2007), di un onere indiretto di mantenimento dei figli, che va considerato per quantificare l'assegno periodico di mantenimento per i figli. Al contrario, è straordinaria la spesa per la baby sitter se è stata utilizzata per la saltuaria necessità del genitore di recarsi in una località distante dalla casa familiare per prestare assistenza a un parente ammalato, o per partecipare al matrimonio di un congiunto.

Quanto alle spese universitarie dei figli, la Suprema corte ha affermato, in alcune occasioni, che si tratta di spese straordinarie, per la loro entità e variabilità (Cassazione, sentenza n. 20408/2011), e, in altre occasioni, che le maggiori esigenze del figlio legate alla sua frequenza degli studi universitari costituiscono i «sopravvenuti giustificati motivi» che legittimano un aumento dell'assegno di mantenimento (Cassazione, sentenza n. 8153/2006).
Questo secondo orientamento pare condivisibile perché il passaggio del figlio dalla scuola secondaria all'Università comporta maggiori spese (in termini di tasse, libri di testo, costi di viaggio e alloggio nella sede di studio, se si tratta di studente fuori sede) che non sono né saltuarie, né imprevedibili, ma sono destinate a durare nel tempo e sono caratterizzate da periodicità e stabilità. Quindi, si tratta di spese che potrebbero essere incluse nell'assegno di mantenimento, o costituire giustificato motivo di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio per le accresciute esigenze dei figli, anziché costituire oggetto di richieste periodiche di rimborso come spese straordinarie.

FOCUS

Scelta comune per la scuola
Nei casi di affidamento a entrambi i genitori, il padre non convivente con la figlia non è obbligato a pagare le spese per iscriverla presso una scuola privata se la decisione è stata presa solo dalla madre.
Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 10174 del 20 giugno scorso.
In pratica, la Suprema corte ha chiarito che il padre non è tenuto a contribuire se la scelta dell'indirizzo scolastico è stata assunta solo dalla madre, senza un'effettiva consultazione tra i genitori e con il consapevole contributo di ciascuno di essi. Questo perché, se così non fosse, l'apporto di uno dei genitori si ridurrebbe, violando la bigenitorialità, a una mera erogazione di denaro, svincolata da qualsiasi contributo di carattere decisionale.


10 settembre 2012