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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6, luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari.»;
b)al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»;
c)al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «ed il Ministero della Giustizia».

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali è attribuita ai ministeri di seguito indicati:
a) al ministero della salute è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei biologi, sull'Ordine dei chimici e sull'Ordine dei tecnologi alimentari;
b) al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull'ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull'Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
c) al ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei consulenti del lavoro e sull'Ordine degli assistenti sociali;
d) al Ministero dell'economia e delle finanze è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al ministero della giustizia dalla legge 18 febbraio .1989, n. 56 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 sono attribuite ai ministero della salute.

1. All'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 6, lettera s), sono apportate le seguenti modificazioni :
- al capoverso c), le parole "euro 1.500" sono sostituite con "euro 1.800";
- il capoverso d), è così sostituito "per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;";
- al capoverso e), primo periodo, le parole "euro 600" sono sostituite con "euro 650";

b) al comma 10:

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