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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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1. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";
b)al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'" sono sostituite da "Nell'";
c)dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

1. All'articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.

2. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

1. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole "uffici scolastici regionali" sono inserite le seguenti parole "o interregionali".

1. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.".

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
"2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L'esito dell'esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.".

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