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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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28. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell'Agenzia e prevede l'organizzazione e l'emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l'amministrazione, contabilità e finanza.

29. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività del direttore, il Centro assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all' articolo 1.

30. Le attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il relativo personale, i beni strumentali e i fondi destinati a tali attività sono trasferiti all'Agenzia per il trasferimento tecnologico della ricerca. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, it Ministro dell'economia e delle finanze e con it Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente comma.

31. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia per il finanziamento della ricerca europea e internazionale, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.

32. L'Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di coordinare il finanziamento dei programmi di ricerca al fine di assicurare maggiore efficacia ed economicità nell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato monitoraggio e sfruttamento dei risultati. Con l'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia spaziale italiana (ASI) di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 è soppressa e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell'ASI sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'Agenzia.

33. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.

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