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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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51. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale the costituisce requisito necessario per l'accesso al ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti.

52. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1. I soggetti di cui ai commi da 1 a 46 partecipano alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;";
b)all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le agenzie finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreti di natura non regolamentare del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a erogare acconti agli enti e istituzioni sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.".

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è soppresso il comma 2;
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.",

c) all'articolo 7:
1)il comma 1 è sostituito dal seguente: "Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo parere di legittimità del collegio dei revisori e approvati dal Ministero, che ne esercita il controllo di merito.";

2)il comma 2 è soppresso;

3)il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.";
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "10. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, in un numero massimo di sette compreso il presidente dell'ente che svolge funzioni presidente del consiglio, ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Due dei components di ciascun consiglio di cui al comma 1 sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli altri quattro previo esperimento di forme di consultazione della comunita scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti.".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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