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Questo articolo è stato pubblicato il 09 gennaio 2013 alle ore 06:52.

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Dopo la sentenza n. 13289/2011 (a cui si è adeguata la Ctr Torino 76/14/11), la Cassazione era però tornata ad inquadrare il vecchio redditometro tra le presunzioni legali (Cass. 27545/2011). Ora, invece, la Corte attribuisce nuovamente al vecchio accertamento da redditometro valenza di presunzione semplice, ma soprattutto lo fa, senza alcun dubbio, per il nuovo (dicendo "già nella formulazione anteriore" a quella del Dl 78/2010). Si tratta di una conclusione assolutamente coerente e sistematica, visto che, in particolare, per il nuovo redditometro (che di fatto assorbe anche l'accertamento sintetico "puro") si è in presenza di una serie di elementi che devono essere assolutamente personalizzati. Accanto alle spese effettive rintracciate dall'amministrazione, rilevano infatti anche gli incrementi patrimoniali e i valori Istat, oltre quelli derivanti da analisi e studi socio economici. E' evidente la necessità di personalizzare i valori figurativi e gli incrementi patrimoniali. Da qui la conclusione che l'eventuale accertamento (se non si trova un accordo in sede di adesione) non può riportare acriticamente i valori derivanti dal redditometro e, quindi, non si è in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge - prerogativa delle presunzioni legali - ma di una presunzione semplice.
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I precedenti
01 | IL PRINCIPIO
Con la sentenza 23554/12, la Cassazione afferma che l'accertamento sintetico, sia quello vecchio sia quello nuovo previsto dal Dl 78/10, tende a determinare, con presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente. Perciò l'onere probatorio ricadrebbe per primo sul fisco
02 | I PRECEDENTI
Il principio della rilevanza dell'accertamento sintetico come presunzione semplice era stato stabilito anche dalla sentenza della Cassazione 13289/11, secondo cui il redditometro ricade tra gli accertamenti cosiddetti standardizzati
Nell'ordinanza della Cassazione 21661/10 l'accertamento sintetico era stato accumunato a quello da studi di settore
Anche la relazione n. 94 del 9 luglio 2009 dell'ufficio del Massimario e del ruolo della Cassazione affermava l'appartenenza dell'accertamento redditometrico a quelli "standardizzati", come ad esempio studi di settore e parametri
03 | IN SENSO CONTRARIO
Ma moltissime sentenze della Cassazione hanno affermato la rilevanza del vecchio accertamento da redditometro tra le presunzioni legali relative, che invertono l'onere probatorio verso il contribuente (ad esempio, 27545/11, 3316/09,
16284/07 e 327/06)

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 600
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268


Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Titolo 4 - Accertamento e controlli


Decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125


Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. [Manovra d'estate 2010]
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122

TITOLO II Contrasto all'evasione fiscale e contributiva

Periodico

I Focus fiscali Edizione Aprile 2012, n. 2 pag. 36

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