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Questo articolo è stato pubblicato il 11 marzo 2013 alle ore 06:43.

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1
LE RAGIONI PER IL LAVORO A TERMINE
Serve una giustificazione
Devono esserci ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'attività ordinaria del datore di lavoro. Il contratto a termine è ammesso anche, a determinate condizioni e per svolgere alcune mansioni, per il personale delle aziende di trasporto aereo o che si occupano dei servizi aeroportuali. Ammesso l'uso anche nelle imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste (Dlgs 368/2001, articoli 1-2)
2
I DIVIETI FISSATI DALLA LEGGE
Quando il contratto è da escludere
Il contratto a termine non deve essere usato in questi casi:
eper sostituire lavoratori in sciopero;
rse l'impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi;
tse ci sono situazioni di sospensione o riduzione
dell'attività;
use ci sono stati licenziamenti collettivi che interessano le stesse mansioni (Dlgs 368/2001, articolo 3)
3
I LIMITI ALLA PROROGA DEL CONTRATTO
"Finestra" di 30 o 50 giorni
Se si tratta di una proroga, il contratto iniziale può essere prorogato solo una volta, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale è inferiore a tre anni e fino al raggiungimento di questo limite, se è la proroga richiesta da ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività per cui il contratto è stato stipulato.
Il rapporto continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, o trascorso il periodo di 36 mesi, o oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi (Dlgs 368/2001, articoli 4 e 5, comma 2)
4
I LIMITI ALLA RIASSUNZIONE
Gli intervalli previsti
Se si tratta di una riassunzione, il lavoratore a termine non può essere riassunto senza rispettare una interruzione di durata minima:
ese il contratto a termine dura fino a sei mesi, il lavoratore deve essere riassunto più di 60 giorni dopo la data di scadenza del contratto;
rse il contratto dura più di sei mesi, la riassunzione non può avvenire prima di 90 giorni;
ttermini più corti (20 e 30 giorni) sono previsti per situazioni particolari, regolate dai contratti nazionali (Dlgs 368/2001, articolo 5, comma 3)
5
LA DURATA MASSIMA
Il tetto di 36 mesi
Va verificata la durata totale: al termine della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi e di eventuali missioni in somministrazione (Dlgs 368/2001, articolo 5, comma 4-bis)

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