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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2013 alle ore 06:42.

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In realtà, i principi espressi dalle Sezioni unite sono di tutt'altro tenore: anche per le società di persone è applicabile la disposizione dell'articolo 2495 del Codice civile. Di conseguenza, anche per questi soggetti, la cancellazione equivale all'estinzione, e l'eventuale pretesa deve essere dunque richiesta e notificata ai soci direttamente in qualità di successori del debito.
Una vicenda analoga si è verificata a Macerata: questa volta, a ricevere un accertamento con richiesta di maggior reddito è stata una società di capitali estinta da vari anni, tanto da indurre l'ufficio a notificarlo all'ex liquidatore (un professionista esterno).
A nulla sono valse le giustificazioni volte a evidenziare l'inesistenza della società. Il ricorso, non esistendo più la compagine sociale, è stato proposto dal liquidatore cessato. Nelle proprie controdeduzioni, l'Agenzia ha rilevato che il liquidatore non aveva la legittimazione passiva processuale, cioè non poteva presentare ricorso: così, da un lato, la società non esisteva più e non poteva difendersi dall'accertamento, e, dall'altro, l'ex liquidatore (che aveva ricevuto l'atto) non rivestiva più la qualifica che gli consentiva di stare in giudizio per conto dell'impresa.
La parola è passata così ai giudici, per contenziosi evitabili attenendosi alle pronunce delle Sezioni unite e al Codice civile. L'auspicio è che, nel frattempo, intervengano direttive a livello centrale, per evitare di dover arrivare in Commissione tributaria.
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I casi pratici
LE CONTESTAZIONI
DEGLI UFFICI
LA POSSIBILE
DIFESA
LA SOCIETÀ DI PERSONE CANCELLATA
L'agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento a una società di persone cancellata anni prima dal registro imprese e pertanto estinta. La perdita della personalità giuridica dell'ente comporta l'impossibilità di qualunque azione, compreso il ricorso o il pagamento. L'ufficio sostiene che l'articolo 2495 del Codice civile è applicabile solo alle società di capitali
Gli ex soci possono impugnare l'atto rilevandone l'inesistenza, in quanto notificato a un soggetto privo di capacità processuale. Inoltre, in base all'articolo 36 del Dpr 602/1973, l'atto – oltre a dover essere indirizzato direttamente si soci stessi – avrebbe dovuto specificare gli elementi di fatto e di diritto ritenuti utili per richiedere le somme ai soci
L'ATTO NOTIFICATO A UNA SRL ORMAI ESTINTA
L'ufficio notifica una cartella di pagamento di 120mila euro a una società estinta. L'ultimo bilancio della società non aveva attivo e pertanto non è mai esistito un saldo da ripartire tra i soci. Nei due anni precedenti l'estinzione non sono stati distribuiti beni o denaro ai soci. Il debito tributario non era inserito nel bilancio finale
L'articolo 36 del Dpr 602/73 prevede che i soci rispondano limitatamente alle somme incassate nei due anni precedenti la liquidazione e che il liquidatore risponda delle somme che avrebbero trovato capienza nell'attivo di liquidazione. Nella specie, l'atto notificato è inesistente e il credito non potrà essere soddisfatto da alcun soggetto, mancando un attivo ripartito
L'AVVISO INVIATO ALLA SOCIETÀ CON ATTIVO RIPARTITO
A una Srl cancellata è stato notificato un avviso di accertamento per un totale di 250mila euro. In sede di riparto del saldo attivo ai due soci (50%) erano stati distribuiti 25mila euro ciascuno. Nei due anni precedenti la cancellazione, i soci avevano effettuato solo versamenti a causa delle difficoltà di liquidità di cui soffriva la società
L'atto andava notificato direttamente ai soci e non alla società, perché soggetto inesistente. Secondariamente, va rilevato che i soci avrebbero potuto rispondere solo nel limite di 25mila euro ciascuno, dato che è questa la somma ricevuta in sede di liquidazione. La pretesa, dunque, così come notificata, è passibile di nullità
L'ATTO NOTIFICATO DIRETTAMENTE AI SOCI
Ai soci di una Srl è stato notificato un avviso di accertamento riferito a una società da essi partecipata e poi estinta. L'accertamento è motivato sulla differenza del reddito dichiarato rispetto a quanto desumibile da Gerico. Il totale richiesto è di 55mila euro e ai soci è stato notificato lo stesso atto per gli stessi importi
I soci rispondono limitatamente alle somme ricevute dalla liquidazione. L'atto deve specificare qual è il saldo attivo ripartito e la misura erogata a ciascun socio. La difesa, in questo caso, dovrà puntare sulla carente motivazione e, ricorrendone i presupposti, sulla diversa responsabilità dei soci, da calcolare in relazione alle somme percepite
IL RIMBORSO RICHIESTO DALLA SOCIETÀ
È stata presentata un'istanza di rimborso a nome di una società, quando questa risultava già cancellata dal Registro imprese. L'ufficio non ha mai risposto a questa richiesta e quindi è stata valutata l'ipotesi di ricorrere contro il silenzio-diniego. Trattandosi dell'unica posta attiva, nel bilancio finale è stato imputato (contabilmente) a favore dei soci
L'istanza andava presentata a nome dei soci, trattandosi di una società cancellata.
L'Agenzia potrebbe difendersi contro il ricorso proposto sul diniego formatosi sull'istanza, rilevando «l'inesistenza della richiesta di rimborso». Potrebbe essere utile presentare l'istanza a nome di tutti i soci e successivamente impugnare il silenzio-diniego

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