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Questo articolo è stato pubblicato il 03 aprile 2013 alle ore 15:54.

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La commercialità nella fase di start up
Non è di ostacolo all'esercizio di una attività commerciale ai fini Pex il fatto che sia presente una fase preparatoria che può durare anche diverso tempo, periodo in cui la società non realizza ricavi ma si limita a preparare le condizioni affinché successivamente venga svolta l'attività vera e propria. Questa è l'affermazione di massima contenuta nel paragrafo 2 della circolare 7 dedicato alla cosiddetta fase di start up. Per meglio definire questa fase e distinguerla da quella che invece è una situazione di inattività la circolare 7 prende spunto dal documento OIC 24 , secondo cui la fase di start up di caratterizza per l'esecuzione di "attività dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale, comprese quelle relative agli studi preparatori, all'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, alle ricerche di mercato, all'addestramento iniziale del personale, all'acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche necessarie ad avviare l'attività dell'impresa".

Questa fase rileva ai fini del monitoraggio del triennio di commercialità della partecipata che deve sussistere antecedentemente rispetto alla cessione della partecipazione. Tuttavia occorre distinguere alcune diverse situazioni che possono manifestarsi circa il rapporto tra fase di start up e fase di effettiva esecuzione dell'attività. Al riguardo la circolare 7 individua in tre possibili combinazioni :
1) start up seguita da attività commerciale;
2) start up non seguita da attività commerciale;
3) fase di inattività.

La prima situazione consiste nella previsione di una fase iniziale di start up cui segue l'inizio della attività commerciale. In questo caso non è necessario che il vero e proprio esercizio di attività commerciale sia stato presente per tre anni antecedenti la cessione della partecipazioni, in quanto la fase di start up viene legata di fatto all'attività commerciale, per cui nel computo del triennio si considera anche il periodo di start up. Peraltro va ricordato che se la società è di nuova costituzione non serve nemmeno il requisito della triennalità ma solo che fin dall'inizio sia stata svolta attività commerciale nel senso enucleato dalla circolare 7. Per esemplificare il concetto si ipotizzi che la società Alfa, costituita nel 2008, ha svolto attività di start up dal 2008 al 2011, anno in cui è iniziata l'attivita commerciale vera e propria: se la partecipazione è ceduta nel 2012 la fase "commerciale" retroagisce al 2008 e quindi è pienamente manifestato il triennio di commercialità. Inoltre si ritiene che ad analoga conclusione si possa pervenire nel diverso esempio in cui la fase di start up è iniziata nel 2011 (anno di costituzione della società) si è protratta fino al 2012, anno in cui è iniziata l'attività commerciale e poi a fine 2012 la partecipazione è stata ceduta: in tal caso non vi è un triennio di attività commerciale sommando la fase di start up con quella di esercizio effettivo, ma se si può definire commerciale l'insieme della fase di start up e di quella commerciale, allora si può anche dire che la società ha svolto attività commerciale fin dal suo inizio e in questa accezione è rispettato il requisito di cui all'articolo 87, lettera d) del Tuir, così come interpretato anche dalla circolare 36/E/2004, anche se non è passato un trienno.

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