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Questo articolo è stato pubblicato il 04 maggio 2013 alle ore 15:26.
Aumento delle detrazioni per i figli a carico e per i figli portatori di handicap. È questa una delle novità Irpef di maggior rilievo su cui si sofferma l'agenzia delle Entrate con la circolare 12/E di ieri che chiarisce le modalità applicative dell'articolo unico della legge di stabilità 2013. Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, i benefici rilevano dal 1° gennaio 2013 in sede di retribuzione o pensione mensile, mentre gli esercenti imprese e i liberi professionisti potranno fruire dei nuovi sconti in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, cioè con il modello Unico 2014.
Dal 2013, per i figli a carico, si ha diritto ex articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir come modificato dalla legge 228/2012, a una detrazione dall'imposta lorda, pari a 950 euro per ciascun figlio, che diventa 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. È inoltre stabilito che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Con l'applicazione del complicato rapporto previsto dalla legge, il beneficio della detrazione per i figli a carico diventa inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad "azzerarsi" in presenza di redditi elevati.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero. Se i rapporti previsti per il calcolo della detrazione per i figli o gli altri familiari a carico, sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro.
Infine, le Entrate si soffermano anche sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario. Infatti, «ai soli fini della determinazione sulle imposte sui redditi e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015» la rivalutazione è operata con l'aliquota del 15% con l'eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola per i quali la rivalutazione è invece operata con l'aliquota del 5 per cento.
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali
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