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Questo articolo è stato pubblicato il 15 luglio 2013 alle ore 06:48.

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IL RICORSO ALL'ABF
Se non riceve risposta entro 30 giorni o se non è soddisfatto della risposta,
il cliente può presentare ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione
del reclamo all'intermediario. Prima di presentare il ricorso, è necessario versare 20 euro come contributo
per le spese della procedura, che saranno rimborsati dall'intermediario in caso di accoglimento (anche solo parziale) del ricorso
L'INVIO DEL RICORSO
Per il ricorso va usato il modulo disponibile sul sito Abf e presso le filiali della Banca d'Italia. Il modulo, compilato e firmato, con gli allegati
e l'attestazione del pagamento
di 20 euro, va inoltrato personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria) per posta, fax o Pec, alla segreteria tecnica competente (Milano, Roma o Napoli) o a una filiale della Banca d'Italia, dove può essere anche consegnato a mano
LA COMUNICAZIONE ALL'INTERMEDIARIO
Non appena presentato il ricorso all'Arbitro, il cliente deve inviarne copia all'intermediario con
lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o tramite Pec.
Dalla ricezione della comunicazione,
l'intermediario ha a disposizione
al massimo 45 giorni per
inviare alla segreteria tecnica
le proprie controdeduzioni e
la documentazione necessaria per decidere il ricorso
LA FASE DELL'ISTRUTTORIA
La segreteria tecnica svolge l'istruttoria esclusivamente
sulla base della documentazione fornita dalle parti.
La segreteria tecnica e il collegio possono comunque chiedere alle parti di fornire ulteriori documenti. Questa richiesta comporta
la sospensione del termine
di 60 giorni per la decisione da parte del collegio, di cui viene
data comunicazione alle parti
LA DECISIONE DEL RISCORSO
Il collegio si pronuncia
entro 60 giorni dalla data in cui
la segreteria tecnica ha ricevuto
le controdeduzioni da parte dell'intermediario o dalla
data di scadenza del termine
di presentazione. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La segreteria tecnica comunica alle parti la decisione e
la motivazione entro 30 giorni
dalla pronuncia
LA PUBBLICITÀ DELL'INADEMPIMENTO
Se il ricorso è accolto anche solo
in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni
dalla comunicazione della decisione.
Se l'intermediario non rispetta
la decisione o non collabora al funzionamento della procedura,
il suo inadempimento è pubblicato sul sito web dell'Abf

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