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Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2013 alle ore 08:39.

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L'emendamento approvato riscrive anche il comma 28-bis dell'articolo 35 del Dl 223/2006, che si occupa dei rischi che si assume il committente per le omissioni di ritenute tanto da parte dell'appaltatore quanto del subappaltatore. Il committente paga i corrispettivi senza rischiare la sanzione (da 5mila a 200mila euro) solamente se prima ottiene dall'appaltatore il suo Durt e quello di tutti i subappaltatori di cui egli si è servito (qui la norma riferisce il Durt solo alla regolarità sulle ritenute). Rispetto alla norma vigente, questo comma contiene un inciso piuttosto nebuloso («ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28») che può essere letto in due modi, entrambi negativi. Se sta a significare che la sanzione applicata al committente non elimina la responsabilità solidale dell'appaltatore, l'inciso è inutile. Qualora, invece, si intenda con ciò "trascinare" anche il committente nella solidarietà (cui si aggiungerebbe la sanzione), il peggioramento rispetto alla situazione attuale è di tutta evidenza.
Committente e appaltatore hanno diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna del Durt e che le norme nulla dispongono nel caso in cui la procedura segnali delle irregolarità tributarie del subappaltatore; è prevedibile che sia statuito l'obbligo di dirottare il pagamento alle casse erariali fino a concorrenza del debito. Ma che cosa succede se quest'ultimo deriva da un atto impositivo impugnato dal subappaltatore presso le Commissioni tributarie?
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Il ruolo dei soggetti coinvolti
01|IL COMMITTENTE
Prima di pagare il corrispettivo all'appaltatore, il committente deve ottenere da quest'ultimo i Durt che garantiscono che i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente, già scaduti, sono stati regolarmente eseguiti sia dall'appaltatore sia dai subappaltatori. La norma non spiega come il committente si deve comportare (oltre a trattenere i corrispettivi) nel caso in cui i documenti evidenzino irregolarità. Se paga la controparte in assenza del "via libera" del Durt, ed emergono mancati versamenti di ritenute, rischia la sanzione da 5mila a 200mila euro
02|L'APPALTATORE
Per essere pagato, l'appaltatore deve consegnare al committente i Durt (senza "macchie") della propria impresa e di quelle dei subappaltatori di cui si è servito. A sua volta, per pagare questi ultimi senza rischiare di essere solidale con loro per le irregolarità nei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente, deve acquisire dall'agenzia delle Entrate i relativi Durt. Anche in questo caso, la norma non dice come si deve comportare (oltre a trattenere i corrispettivi) in caso i documenti evidenzino irregolarità
03|IL SUBAPPALTATORE
Il subappaltatore viene pagato solo se il Durt rilasciato dalle Entrate all'appaltatore (e da quest'ultimo consegnato al committente) non fa emergere omissioni tributarie. Allo scopo deve trasmettere all'agenzia, digitalmente e con cadenza periodica, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute»
04|AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia riceve in via digitale sul nuovo portale telematico i dati contabili e i documenti sulle retribuzioni e sui relativi contributi e ritenute da appaltatori e subappaltatori. Quindi verifica eventuali omissioni nelle segnalazioni e nei versamenti. Rilascia, sempre in via telematica e certificata alle imprese appaltatrici, i modelli Durt, che servono a sbloccare i pagamenti nella filiera (rendendoli fiscalmente sicuri)

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