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Questo articolo è stato pubblicato il 19 agosto 2013 alle ore 06:51.

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In sintesi
Le modifiche dettate alla disciplina del contratto a termine
01 | I CASI AMMESSI
Le ipotesi di «a-causalità», in cui si può attivare
il contratto senza indicare la causale,
sono le seguenti:
8 primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi comprensivo di proroga
8 ogni ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, conclusa
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro (eliminazione delle restrizioni previste dalla legge n. 92/2012 )

01|QUANDO È CONSENTITA
La proroga è ammessa anche per i contratti
a termine a-causali nel limite di 12 mesi,
senza indicazione delle ragioni oggettive

01|PERIODI DI TOLLERANZA
I periodi tolleranza di 30 e 50 giorni
trovano applicazione anche
per i contratti a termine a-causali
02|COMUNICAZIONE
Viene eliminato l'obbligo di inviare
la comunicazione al centro per l'impiego
della prosecuzione di fatto del rapporto a termine

01|RITORNO ALL'ANTICO
Sono stati reintrodotti gli intervalli temporali vigenti prima della riforma Fornero:
810 giorni dalla data di scadenza di un contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei;
820 giorni dalla data di scadenza di un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi
02|NIENTE LIMITAZIONI
La disciplina degli intervalli temporali tra contratti a termine non trova applicazione per:
8lavoratori stagionali;
8ipotesi individuate dai contratti collettivi
di qualsiasi livello

01|LAVORATORI IN MOBILITÀ
Sono esclusi «espressamente» dal campo
di applicazione della disciplina del contratto
a tempo determinato i contratti a termine
stipulati con lavoratori in mobilità in base all'articolo 8 della legge n. 223/1991

01|CONTRATTI COLLETTIVI
I limiti quantitativi per l'utilizzo dei contratti
a termine previsti dalla contrattazione collettiva
si applicano anche ai contratti a termine a-causali

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