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Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2013 alle ore 06:44.

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- la generalità del committente dei lavori
e l'ubicazione dell'immobile oggetto di lavori;
- la natura dell'intervento da realizzare;
- i dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte
della medesima, in ordine al rispetto
degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza
sul lavoro e contribuzione;
- la data presunta di inizio dei lavori.
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LE REGOLE
Documentazione da conservare per 15 anni
La detrazione del 36-50% deve essere suddivisa in 10 anni, partendo da quello in cui la spesa è stata pagata. L'agenzia delle Entrate, quindi, potrebbe effettuare i controlli in ciascun periodo d'imposta in cui la detrazione viene eseguita nelle dichiarazioni dei redditi e non solo per l'anno in cui viene effettuato il pagamento della spesa. Considerando che l'ultimo anno accertabile è il decimo, successivo a quello in cui la spesa è stata pagata, il termini di decadenza quinquennale per l'accertamento decorre dall'anno in cui si è fruito dell'ultimo decimo della detrazione. Ad esempio, per una spesa pagata nel 2013, la detrazione viene ripartita dal 2013 al 2022 e la documentazione va conservata fino alla fine del 2027.
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Senza sicurezza in cantiere si perde il beneficio
Se nell'esecuzione dell'intervento edilizio vengono violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro e nei cantieri o, con riferimento agli operai utilizzati dalla ditta durante l'esecuzione dei lavori nella unità immobiliare, vengono violate le obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente, il contribuente perde il diritto alla detrazione. Questa, comunque, non si perde, se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ditta esecutrice dei lavori (articolo 4 della legge 15/1968), attestante l'osservanza delle disposizioni.
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È ancora necessario tenere le ricevute Ici
Anche se l'Ici è stata sostituita dall'Imu dal 2012, «ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011», quindi, i contribuenti sono ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, le ricevute di pagamento dell'Ici se dovuta. Se a chiedere l'agevolazione è un soggetto non tenuto al pagamento dell'Ici, come, ad esempio, l'inquilino, non è necessaria la conservazione delle copie delle ricevute, in quanto l'imposta è pagata dal proprietario dell'unità immobiliare. Lo stesso vale per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali.
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01 | CAUSALE DESCRITTIVA
Per evitare il non riconoscimento della detrazione del 36-50% (65% per le misure antisismiche, in base alle modifiche del decreto ecobonus) è consigliabile inserire nella causale del bonifico bancario o postale i rispettivi riferimenti normativi, anche se ciò non sarebbe previsto dalla norma, la quale richiede solo la "causale del versamento", che potrebbe essere anche descrittiva
02 | CAUSALE NORMATIVA
Se la fonte normativa viene inserita deve essere quella corretta, quindi, per il 36-50% va indicato l'articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir)
03 | CAUSALE GENERICA
La direzione regionale dell'agenzia delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all'interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381, che non si può beneficiare della detrazione del 36-50% se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento del Tuir (si veda l'articolo riportato su «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013)
04 | CAUSALE INERENTE
La risoluzione della Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate del Piemonte, comunque, ha ritenuto ammissibile, in luogo della precisa norma (articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), anche l'indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l'incentivo (articolo 4, comma 1, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201)

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