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Questo articolo è stato pubblicato il 07 ottobre 2013 alle ore 06:49.

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Il soggetto erogante può, in ogni caso, dedurre le spese in esame secondo quanto previsto dalla disciplina delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Applicazione limitata
Il principio stabilito dalla risoluzione 49/E/2013 non si applica a chi esercita arti e professioni, il cui reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra compensi e spese sostenute nello stesso periodo d'imposta, senza che sia richiesto un collegamento tra gli stessi.
Tali contribuenti possono, però, risultare penalizzati a causa della totale o parziale indeducibilità delle spese alberghiere e per alimenti e bevande, che sono deducibili nel limite del 75% e, comunque, per un importo non superiore al 2% dei compensi. Nei casi in esame, pur in presenza di una prestazione effettuata a titolo gratuito, potrebbe essere assoggettato a imposizione l'importo delle spese rimborsate, nonostante si tratti di una mera «partita di giro».
I limiti alla deducibilità sono stati introdotti per «forfetizzare» l'inerenza di spese che potrebbero essere sostenute per finalità personali e familiari anziché professionali. Se, però, le stesse sono analiticamente riaddebitate al cliente, il contrasto d'interessi tra quest'ultimo e il professionista dovrebbe evitare possibili abusi, a differenza di quanto si potrebbe, invece, verificare per le analoghe spese dedotte ma non richieste a rimborso.
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Caso per caso
Un lavoratore autonomo occasionale effettua una prestazione a titolo gratuito, in relazione alla quale riceve il solo rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute
L'importo del rimborso non va assoggettato a ritenuta né dichiarato se le spese sono strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione e documentate
Un professionista effettua una prestazione a titolo gratuito, in relazione alla quale riceve il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dallo stesso sostenute
Il rimborso deve essere assoggettato a ritenuta e dichiarato. Le spese di vitto e alloggio sono deducibili per un importo non superiore al 75% delle stesse e al 2% dei compensi
Il committente sostiene direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio in relazione a una prestazione occasionale non remunerata
L'importo delle spese documentate e necessarie per lo svolgimento della prestazione non va assoggettato a ritenuta né dichiarato
Il committente sostiene direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio in relazione ad una prestazione professionale non remunerata
L'importo delle spese va assoggettato a ritenuta e dichiarato. Le spese di vitto e alloggio sono deducibili entro i limiti indicati in precedenza
Un lavoratore autonomo occasionale riceve dal committente, per la prestazione effettuata, sia il compenso che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute
Il compenso e l'importo rimborsato vanno assoggettati a ritenuta e dichiarati. Le spese sono integralmente deducibili dal compenso in sede di dichiarazione dei redditi
Un professionista riceve dal committente sia il compenso per la prestazione effettuata che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute
Il compenso e il rimborso vanno assoggettati a ritenuta e dichiarati. Le spese di vitto e alloggio sono deducibili entro i limiti indicati in precedenza

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