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Questo articolo è stato pubblicato il 12 dicembre 2013 alle ore 19:47.
L'ultima modifica è del 13 dicembre 2013 alle ore 09:16.

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La versione finale del Regolamento distingue poi tra gestori del sito internet (i soli inizialmente contemplati nella prima bozza) e gestori della pagina internet, nel cui novero dovrebbero essere annoverati anche gli utenti dei social network. Il limite di tali categorie è il loro carattere "nazionale": nella direttiva sul commercio elettronico – così come nella legislazione comunitaria – non v'è traccia di simili qualifiche.

Una novità assoluta è anche la definizione di «opera digitale», che non comprende tutte le opere tutelate dal diritto d'autore, ma esclusivamente quelle «di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore»: solo a tali opere troverà applicazione il Regolamento. Allo stesso modo, restano fuori dal campo di applicazione i servizi di peer-to-peer e, sotto il profilo oggettivo, gli utenti finali che effettuano il download delle opere.

La procedura
L'istanza finalizzata ad ottenere la rimozione dei contenuti illeciti o la disabilitazione all'accesso deve essere presentata utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'Autorità. La mancata compilazione, anche di una sola parte, rende il modello irricevibile. L'istanza, tra l'altro, deve comprovare la titolarità del diritto ed individuare esattamente le opere contestate (anche con indicazione dell'Url della pagina internet).

Il procedimento non può essere intrapreso nel caso – improbabile, considerata la rapidità e l'economicità della procedura predisposta dal Regolamento – in cui tra le parti sia pendente un giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Ricevuta l'istanza, l'Agcom comunica l'avvio del procedimento agli Isp e, ove rintracciabili, all'uploader, al gestore della pagina e al gestore del sito internet. Questi soggetti possono aderire alla richiesta del soggetto istante: nel caso in cui vi sia adeguamento spontaneo, il procedimento è archiviato. In caso contrario, è possibile inviare delle controdeduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Se l'Autorità ritiene che sussista una violazione, ordina agli Isp i relativi provvedimenti, che devono essere adottati entro tre giorni dalla notifica. Se i contenuti illeciti sono ospitati su server ubicati nel territorio nazionale, l'Agcom ne chiederà la rimozione al fornitore di hosting. In caso di violazioni di carattere massivo ovvero di server ubicati all'estero, sarà ordinata la disabilitazione dell'accesso al sito.

A differenza di quanto inizialmente affermato dall'Autorità, il Regolamento non troverà applicazione ai soli casi di violazioni massive (es. siti "pirata"), ma ad ogni violazione del diritto d'autore commessa on-line.

L'art. 9 del Regolamento prevede un procedimento abbreviato, nei casi in cui i fatti descritti nell'istanza configurino «un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo». In questa eventualità, le controdeduzioni dovranno essere trasmesse entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza e l'ottemperanza agli ordini dell'Autorità dovrà avvenire entro due giorni dalla notifica.

Il Regolamento non chiarisce se, nel computo, siano calcolati anche i giorni festivi: una questione che potrebbe creare non pochi problemi pratici agli Isp chiamati a dar seguito agli ordini dell'Agcom.

Il Regolamento dovrebbe entrare in vigore il 31 marzo 2014. Il condizionale, però, è d'obbligo: associazioni di consumatori e Isp sarebbero infatti intenzionate ad impugnare il Regolamento innanzi al Tar.

È forte l'impressione, in definitiva, che il problema della tutela del diritto d'autore on-line sia ancora lontano da una soluzione finale.

Giovanni Maria Riccio è Professore di Diritto comparato, Avvocato (Studio Legale e-Lex)

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